Improcedibile l’appello del candidato che abbia già fruito del corso intensivo (Cons. Stato n. 8403 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza normativa che riconosca al candidato, titolare di un contenzioso pendente per mancato superamento della prova scritta, l’ammissione a un corso intensivo con prova finale finalizzato al reclutamento, determina la carenza sopravvenuta di interesse alla decisione dell’appello. L’appello proposto avverso la sentenza di reiezione del ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcun vantaggio utile conseguibile dalla riforma. La compensazione integrale delle spese si giustifica per la peculiarità della vicenda e per l’intervento del legislatore, mentre resta definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio le determinazioni con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ne aveva escluso l’ammissione alla prova orale del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, a seguito del giudizio negativo sulla prova scritta. Il ricorso, articolato in nove censure, era stato esteso con motivi aggiunti alla graduatoria finale e alle rettifiche successive.
Il Tribunale, con la sentenza n. 8228 del 15 marzo 2023, aveva respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, chiedendone la riforma; nel corso del giudizio ha poi dichiarato di non avere più interesse alla proposizione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in ragione della sopravvenienza dell’art. 5, comma 11-quinquies, del d.l. n. 198 del 2022, convertito in legge n. 14 del 2023.
La norma, introdotta in sede di conversione ed entrata in vigore il 28 febbraio 2023, persegue il dichiarato fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni sull’amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti. A tal fine prevede l’organizzazione di un corso intensivo di formazione con prova finale, al quale sono ammessi i candidati che abbiano proposto ricorso nei termini e abbiano un contenzioso pendente per mancato superamento della prova scritta.
L’appellante ha dichiarato di avere partecipato proprio al corso intensivo previsto dalla lett. b) della citata disposizione, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione del gravame. La Sezione richiama la propria giurisprudenza che, in analoghi contenziosi, ha già statuito in tal senso (Cons. St., sez. VII, n. 7838 del 30 settembre 2024; Cons. St., sez. VII, n. 6198 del 1° agosto 2024; Cons. St., sez. VII, n. 6684 del 7 luglio 2023; Cons. St., sez. VII, n. 8686 del 5 ottobre 2023).
Quanto alle spese, la peculiarità della vicenda e l’intervento del legislatore giustificano la compensazione integrale. Resta invece definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato per la proposizione del gravame.
Nota della Redazione
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