Notifica dell’ordine di demolizione a mani del convivente e legittimazione del coerede (Cons. Stato n. 8332 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’eredità del genitore autore dell’abuso non priva il figlio della legittimazione a ricevere l’ordine di demolizione, perché la qualità di titolare del bene e la sua conoscibilità da parte dell’amministrazione fondano l’obbligo di ripristino. La notifica dell’ordine demolitorio a mani di un familiare convivente, che ritira l’atto per sé e per gli altri coabitanti, perfeziona la notificazione nei confronti di tutti i destinatari. Una volta consolidatosi l’ordine di demolizione per mancata impugnazione, le censure che lo riguardano sono inammissibili in sede di impugnazione del successivo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Il provvedimento di acquisizione presuppone la notifica dell’ordine a tutti i proprietari, ma l’onere di dimostrare l’estraneità delle opere assentite o la pendenza di un condono grava sulla parte privata.
Il Fatto
Il Comune aveva emanato un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive realizzate su un immobile. Accertata l’inottemperanza, l’amministrazione ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. I proprietari hanno impugnato il provvedimento acquisitivo davanti al TAR Campania, deducendo il difetto di notifica dell’ordine presupposto, la pendenza di un’istanza di condono e l’insufficiente individuazione delle opere. Il TAR ha respinto il ricorso e condannato i ricorrenti alle spese.
Gli appellanti hanno riproposto le censure davanti al Consiglio di Stato, insistendo sul difetto di legittimazione passiva di uno di essi, che aveva rinunciato all’eredità paterna, e sull’incompletezza della notificazione dell’ordine demolitorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il difetto di legittimazione passiva. La rinuncia all’eredità, osserva, non inficia le operazioni di notificazione dell’atto acquisitivo, poiché la legittimazione a ricevere l’ordine demolitorio si radica sulla titolarità del bene e sulla sua conoscibilità, non sulla qualità di erede. Il destinatario resta pertanto obbligato al ripristino.
Quanto alla notificazione, la Corte conferma l’apprezzamento del primo giudice: la documentazione versata in atti prova che l’ordinanza e la relazione tecnica allegata sono state consegnate a mani di uno dei figli, che ha ritirato gli atti per sé, per il fratello e per la madre, all’epoca convivente nel medesimo immobile. La circostanza che la relata sia collocata all’inizio del documento e non richiami espressamente la relazione di servizio non ne inficia la validità, essendo il riferimento al “presente documento pdf” e alla relazione di sopralluogo allegata sufficienti a collegare gli atti.
Consolidatasi la notifica, la Corte dichiara inammissibili le censure volte a contestare la legittimità dell’ordine demolitorio, non impugnato nel termine decadenziale. Ribadisce il principio per cui, perché un bene abusivo possa formare oggetto dell’acquisizione gratuita, occorre che l’ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7008 del 13 novembre 2020.
Nel merito, i motivi riproposti sono dichiarati inammissibili perché non censurano le ragioni del TAR, e comunque infondati. La Corte rileva che la parte non ha adeguatamente documentato l’estraneità delle opere assentite da regolare titolo edilizio, né la pendenza della domanda di concessione in sanatoria, il cui onere probatorio ricade sul privato. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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