Notifica via PEC e ottemperanza al giudicato: prova, termini e diniego dell’astreinte (TAR Campania n. 98 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la prova della notifica della sentenza alla pubblica amministrazione è ritualmente fornita mediante la produzione della ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml attestante la consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di destinazione dell’ente, non essendo necessario il file nativo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, e accertata la mancata esecuzione delle statuizioni, il ricorso va accolto con ordine di pagamento e nomina del commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. è esclusa quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le altre ragioni ostative ivi previste.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato dichiaratosi antistatario, ha agito ex art. 112 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza del Comune alla sentenza con cui lo stesso era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 850,00, oltre accessori di legge.
Dedotta la notifica del titolo all’ente, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova della notifica, avendo il ricorrente prodotto la scansione in pdf della ricevuta di consegna e non il file in formato eml.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. Dalla documentazione prodotta emerge il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla cancelleria, nonché l’avvenuta notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.
Quanto all’eccezione dell’ente, il Tribunale l’ha ritenuta infondata. Il ricorrente ha fornito rituale prova della notifica mediante la produzione della ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml, attestante la regolare consegna nella casella di posta elettronica certificata di destinazione del messaggio recante la notifica. Tale dimostrazione rende superfluo l’esame delle ulteriori notifiche del titolo esecutivo richiamate nella memoria difensiva.
Accertata l’assenza di qualsiasi deduzione contraria sul pagamento, il Collegio ha rilevato che le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di corrispondere le somme entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto competente, con facoltà di delega, chiamato a dare completa esecuzione al titolo, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’ente inadempiente.
Il Collegio ha poi richiamato la disciplina dell’art. 159, comma 5, T.U.E.L., che vieta ai commissari di incidere sulle somme ivi contemplate. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, trattandosi di libera scelta del creditore, richiamando propri precedenti e la giurisprudenza amministrativa sul punto.
Infine, sulla richiesta di penalità di mora, il Tribunale ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Sulla scorta di Cons. Stato, Ad. plen., n. 15 del 2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna dell’ente al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 per compensi, seguono la soccombenza del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.