Ordinanza sindacale per scarico di reflui: potere atipico e legittimazione dell’ente d’ambito (TAR Sicilia n. 1937 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo scarico di acque reflue urbane non depurate non rientra nell’ambito applicativo della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, essendo escluso dall’art. 185, comma 2, lett. a), e resta disciplinato dalla Parte III del medesimo codice; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 192 e l’illegittimità dell’ordinanza sindacale che su di esso si fondi. L’inapplicabilità della norma settoriale non priva tuttavia il Sindaco del potere di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000: tale potere, atipico e residuale, è esercitabile proprio quando manchino strumenti tipizzati per fronteggiare l’emergenza. In ragione della finalità di eliminazione del pericolo, l’ordine può essere indirizzato al soggetto in diretto rapporto con il bene, senza preventivi accertamenti sulla titolarità formale, salva la rivalsa verso i responsabili effettivi.
Il Fatto
A seguito di analisi su un campione d’acqua prelevato nei pressi della SS 121, nel territorio comunale, ARPA Sicilia comunicava all’amministrazione comunale, all’ATI di Enna e alla società affidataria del servizio idrico che il campione risultava derivante da uno scarico su suolo di acque reflue urbane non depurate, con superamento dei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006. L’Agenzia richiamava gli obblighi che assumeva incombenti ex art. 192 del medesimo decreto e segnalava i fatti alla Procura della Repubblica.
Con ordinanza n. 9 del 28.03.2023 il Sindaco, in dichiarata applicazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, intimava all’ATI e alla società di attuare le misure per far cessare la fuoriuscita entro trenta giorni, con interventi sostitutivi in danno in caso di inottemperanza. L’ATI impugnava la nota ARPA e l’ordinanza, deducendo l’inesigibilità degli adempimenti per carenza di risorse e il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al gestore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estraneo alla controversia. Nel merito, l’impugnazione della nota ARPA è inammissibile per difetto d’interesse: l’atto ha natura endoprocedimentale, si limita a comunicare gli esiti delle analisi ed enuncia gli obblighi normativi, senza imporre unilateralmente precetti né delimitare un concreto assetto del rapporto amministrativo, lasciando liberi i destinatari di scegliere strumenti e soluzioni.
Quanto all’ordinanza sindacale, il collegio ne rileva la natura plurimotivata: essendo fondata su autonome ragioni giustificatrici, l’accoglimento postula l’illegittimità di tutte. Coglie nel segno, sul punto, la censura di violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, in linea con la sentenza della Sezione II di questo Tribunale n. 2635/2024 del 22.07.2024: lo scarico di acque reflue urbane ricade nella Parte III del codice dell’ambiente, mentre la Parte IV e la disciplina sui rifiuti restano escluse per effetto dell’art. 185, comma 2, lett. a), che sottrae le acque di scarico al relativo ambito applicativo.
Tale rilievo non priva però il Sindaco del potere di ordinanza contingibile e urgente. Il collegio richiama l’indirizzo secondo cui i poteri ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000 hanno contenuto atipico e residuale e sono esercitabili solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere l’emergenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 3372 del 26.04.2021; TAR Sicilia Catania, Sez. IV, n. 1272 del 18.04.2025). L’inapplicabilità dell’art. 192 diviene così il fondamento stesso del potere atipico esercitato.
La ricorrente non contesta la ricorrenza dello stato di pericolo per l’igiene e la salute pubblica, ma eccepisce l’inesigibilità degli adempimenti e il difetto di legittimazione passiva. L’argomento è respinto: le ordinanze d’urgenza, prive di natura sanzionatoria e volte solo a eliminare il pericolo, non richiedono di individuare i diretti responsabili e possono indirizzarsi al soggetto in diretto rapporto con il bene, salva la rivalsa (Cons. Stato, Sez. V, n. 2610 del 26.05.2015; TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 3500 del 23.11.2023). Il collegamento dell’ATI al bene deriva dalla sua qualità di ente di governo d’ambito subentrato al preesistente ATO, cui spettano la ricognizione delle infrastrutture e il programma degli interventi ex art. 149 d.lgs. n. 152/2006.
La censura sulla carenza di risorse è giudicata contraddittoria e infondata: l’ente potrebbe disporre in via interinale l’impegno economico, salvo rivalsa verso la Regione per gli investimenti non stanziati, mentre l’attesa delle sovvenzioni amplificherebbe la compromissione del corpo recettore. Il provvedimento è pertanto connotato da adeguata proporzionalità. Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto infondato, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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