La notifica dell’avviso IMU a mezzo posta e la perdita di rilevanza della relata (Cass. civ. Sez. 5 n. 18207 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, la spedizione diretta a mezzo del servizio postale costituisce modalità di comunicazione legittima che non richiede la redazione di una relata di notifica, sicché la sua assenza non impedisce di associare l’atto spedito dall’ente impositore alla raccomandata ricevuta dal contribuente. La verifica della corrispondenza tra l’atto notificato e quello ricevuto costituisce accertamento in fatto, riservato al giudice di merito, che può essere operato sulla scorta di riscontri documentali e di argomentazioni di carattere logico-presuntivo, senza che ciò comporti alcuna inversione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Detta ricostruzione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge, dovendo le censure afferenti al diverso apprezzamento delle circostanze fattuali e delle prove documentali trovare ingresso nei ristretti limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014, emesso dal comune, deducendone la tardiva notifica. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, confermando la sentenza di prime cure, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività dell’impugnazione, ritenendo che l’avviso di ricevimento del 12.5.2017, relativo alla raccomandata spedita dal comune, fosse riferibile all’atto impugnato, sebbene questo fosse stato protocollato dalla società solo il 18.5.2017.

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione degli artt. 1335 e 2697 cod. civ., assumendo che l’assenza di una relata di notifica avrebbe fatto venir meno il nesso tra la raccomandata spedita dal comune e l’atto ricevuto, nonché addossato alla contribuente l’onere di provare la notifica, invece incombente sull’ente impositore. Il comune resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso ogni effetto della rinuncia al mandato depositata dal difensore della ricorrente e della sopravvenuta apertura della liquidazione coatta amministrativa della società, rilevando che, in virtù del principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale di cui all’art. 85 c.p.c. e dell’impulso d’ufficio che domina il giudizio di legittimità, non trovano applicazione le cause di interruzione del processo.

Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 19881/2014 e Sezioni Unite n. 8053/2014, secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, quale la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie, le ragioni della decisione risultavano chiaramente esplicitate, fondandosi su riscontri documentali e su argomentazioni logico-presuntive, con conseguente infondatezza della censura.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha evidenziato come il giudice di merito avesse legittimamente accertato, sulla base dell’avviso di ricevimento e di valutazioni di tipo presuntivo, che la raccomandata ricevuta il 12.5.2017 contenesse l’avviso di accertamento protocollato il 18.5.2017, non essendo stata contestata la coincidenza materiale tra atto emesso e atto ricevuto. Trattandosi di un accertamento in fatto, la relativa ricostruzione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione di legge, non ravvisandosi alcuna inversione dell’onere della prova.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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