Buoni postali serie Q: interessi tassati con metodo anticipato anno per anno (Cass. civ. Sez. 3 n. 16645 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi dovuti sui buoni fruttiferi postali della serie “Q” sono soggetti al prelievo fiscale del 12,50%, che si applica anno per anno secondo il criterio della tassazione anticipata, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, d.m. Tesoro 23.6.1997. È, pertanto, infondata la pretesa di conteggiare gli interessi applicando il prelievo fiscale sul coacervo degli interessi maturati al momento del riscatto, per come indicati dal tenore letterale del titolo. Il principio, pur in presenza di un ricorso inammissibile, viene affermato ex art. 363, terzo comma, c.p.c., attesa la diffusione della questione.
Il Fatto
Nel 2018 gli eredi dell’intestatario di un buono fruttifero postale serie “Q”, emesso il 29.10.1987, convennero in giudizio la società Poste Italiane s.p.a., sostenendo che al momento dell’incasso del titolo la società avesse corrisposto una somma inferiore a quella dovuta a titolo di interessi. La società resisteva, eccependo che gli attori avevano calcolato gli interessi al lordo del prelievo fiscale, mentre la capitalizzazione degli interessi doveva avvenire al netto della ritenuta del 12,50%.
Il Giudice di Pace di Novara di Sicilia accoglieva la domanda, ma il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 27.09.2022, accoglieva l’appello della società e rigettava la pretesa. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il primo motivo, nella parte in cui prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, è manifestamente infondato, poiché la mancata verifica del calcolo degli interessi non è un vizio di motivazione ma un eventuale errore di giudizio. Nella parte restante, il motivo è inammissibile perché i ricorrenti non hanno confutato la ratio decidendi del Tribunale (il prelievo fiscale si conteggia per competenza e non per cassa), limitandosi a una mera contrapposizione di tesi senza sviluppare una ragionata censura come richiesto dall’art. 366, n. 4, c.p.c.
Analoga conclusione vale per il secondo motivo, che denuncia la violazione del principio di non contestazione e la correttezza del conteggio della società. Il Tribunale aveva infatti accolto l’appello per una ragione di diritto, rispetto alla quale il principio di non contestazione non viene in rilievo. Anche qui, i ricorrenti non indicano criteri giuridici alternativi di conteggio dell’imposta né errori di calcolo diversi dalla differenza tra interessi indicati sul titolo e interessi corrisposti.
Ritenuta la questione di particolare importanza per la sua diffusione, la Corte, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., afferma comunque il principio di diritto applicabile. Gli interessi di capitale possono essere tassati al momento della scadenza (c.d. tassazione differita) oppure con periodicità annuale (c.d. tassazione anticipata o tax drag). Quest’ultimo metodo riduce la base di capitalizzazione annuale ed è più svantaggioso per il creditore.
L’analisi delle fonti normative vigenti all’epoca dell’emissione del buono (il d.l. 19.9.1986 n. 556, convertito nella l. 17.11.1986 n. 759, e il d.p.r. 29.9.1973 n. 602) dimostra che l’amministrazione postale aveva già l’obbligo di ritenuta sugli interessi “maturati ancorché non corrisposti”, secondo il principio della tassazione anticipata. Tale metodo è stato poi ribadito dal d. lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e confermato dall’art. 7, ultimo comma, d.m. Tesoro 23.6.1997, che stabilisce la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale per i buoni della serie “Q”.
Di conseguenza, l’aliquota del 12,50% va applicata anno per anno e il netto si cumula al capitale, provando la correttezza del calcolo eseguito dalla società. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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