Notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate: perfezionamento anche presso gli uffici periferici (Cass. civ. Sez. 5 n. 394 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell’Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario. Ne consegue che il controricorso dell’Agenzia è tardivo se notificato dopo la scadenza del termine, computato a decorrere dal perfezionamento della notifica del ricorso avvenuto presso l’articolazione provinciale. L’eccezione di carenza di poteri di firma del sottoscrittore dell’avviso di accertamento sollevata per la prima volta in appello costituisce questione nuova e inammissibile, salvo che il fatto posto a fondamento non sia stato allegato e dimostrato già con gli atti introduttivi.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso in applicazione degli studi di settore, sostenendo che le imposte richieste erano basate esclusivamente su presunzioni prive di riscontro concreto. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ma la Commissione Tributaria Regionale, sul gravame dell’Agenzia, riformava la decisione, ritenendo generiche e prive di prova le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio, ovvero la crisi del settore e la forte concorrenza.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso, la cui notifica avveniva però dopo che il ricorso era già stato notificato, presso l’articolazione provinciale dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione esamina in via preliminare l’eccezione di tardività del controricorso, ritenendola fondata. Richiamato il principio per cui, nel contenzioso tributario, la notifica del ricorso può essere validamente effettuata presso la sede centrale dell’Agenzia o presso i suoi uffici periferici, il Collegio valorizza la circostanza che il perfezionamento della notifica era avvenuto già in data antecedente rispetto al termine per la costituzione della controricorrente. Tale conclusione si fonda sulla natura unitaria dell’Ufficio e sull’esigenza di non comprimere le facoltà difensive del contribuente.

Nel merito, la Corte affronta i motivi di ricorso, molti dei quali riguardano la dedotta nullità della sentenza d’appello per mancato rilievo di vizi del gravame dell’Agenzia, ovvero per omessa pronuncia su eccezioni del contribuente. Rispetto ai primi, la Corte li ritiene infondati verificando la tempestività della notifica dell’appello e la specificità dei motivi. Quanto all’eccezione di carenza di poteri di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, la Corte osserva che la questione, sollevata per la prima volta in appello, è nuova, e non può essere introdotta nel giudizio di secondo grado, tanto più che il fatto storico posto a suo fondamento non era stato allegato con gli atti introduttivi.

La Corte, poi, esclude la sussistenza di vizi di motivazione apparente, valorizzando la circostanza che la sentenza impugnata ha ancorato il proprio convincimento al quadro fattuale e probatorio, evidenziando la genericità delle giustificazioni addotte dal contribuente e la mancata dimostrazione di circostanze idonee a superare le risultanze dello studio di settore.

Sulla denunciata omessa pronuncia in ordine alla gravità dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, il Collegio richiama il principio di economia processuale e la possibilità di decidere nel merito, verificando che lo scostamento, anche sulla base della stessa prospettazione di parte, risulti essere di circa il 20% dei ricavi dichiarati, pari ad oltre 23.000 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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