La responsabilità del socio di società a ristretta base estinta si presume dalla distribuzione degli utili occulti (Cass. civ. Sez. 5 n. 23177 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riscossione coattiva di debiti tributari di una società di capitali ormai estinta, la prova della percezione di somme da parte del socio, quale condizione dell’azione ai sensi dell’art. 2495, terzo comma, c.c., può essere fornita dal Fisco anche mediante presunzioni. In particolare, in presenza di una società a ristretta base sociale, il dato oggettivo della ristrettezza della compagine è sufficiente a fondare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo all’ente ma da questo non reinvestiti né accantonati, salva la prova contraria. Detta presunzione di distribuzione, in caso di utili occulti per i quali manca una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, opera con riferimento allo stesso periodo d’imposta in cui gli utili sono stati conseguiti e integra il presupposto dell’interesse ad agire del creditore, che deve essere allegato e provato dall’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a due soci, unici componenti di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, un’intimazione di pagamento per somme dovute in forza di una sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva confermato un avviso di accertamento relativo a maggior reddito societario. I contribuenti impugnavano l’atto, sostenendo l’insussistenza della loro responsabilità per i debiti della società estinta.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che il Fisco non avesse provato la ricorrenza di un quid pluris idoneo a derogare al principio della responsabilità limitata del socio, quale l’escussione di garanzie o la presenza di beni non compresi nel bilancio di liquidazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio, aderendo all’impostazione del primo giudice e ritenendo non sufficientemente provata la dedotta mala gestio societaria. L’Amministrazione ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per non aver preso in esame la specifica questione posta dall’Ufficio. I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente si trasferiscono ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. La percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione, ex art. 2495, terzo comma, c.c., attiene non alla legittimazione ma all’interesse ad agire del creditore, che deve essere provato dalla parte attrice.
Con specifico riferimento alla responsabilità per debiti tributari, la Corte ha richiamato l’art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973, che stabilisce la responsabilità dei soci che hanno ricevuto danaro o beni sociali nei periodi di imposta precedenti alla liquidazione, nei limiti del valore dei beni stessi. In questa cornice normativa, la Suprema Corte ha chiarito che in una società a ristretta base sociale, il socio è in condizione di conoscere gli affari sociali; pertanto, sussiste una presunzione di distribuzione ai soci degli utili accertati in capo all’ente ma non reinvestiti, salva la prova contraria.
La Corte ha precisato che tale presunzione è tanto più solida in caso di utili occulti, per i quali manca una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio e che, per ciò stesso, si considerano distribuiti nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti. Ne deriva che la prova della riscossione di somme, condizione per l’azione del creditore, può essere tratta proprio dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in società a ristretta base.
Il giudice del rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, dovrà riesaminare la vicenda tenendo conto di tale principio, verificando se l’accertamento societario aveva ad oggetto utili occulti la cui distribuzione ai soci, unici componenti della compagine, doveva presumersi.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.