Tariffe TARSU, competenza della Giunta e non del Consiglio comunale (Cass. civ. Sez. V n. 12615 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU, nella vigenza dell’art. 32, comma 2, lett. g), della legge n. 142/1990, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi è di competenza della Giunta e non del Consiglio comunale. Il riferimento letterale alla “disciplina generale delle tariffe”, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” adoperate per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici della determinazione. I provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell’ente, ma sono funzionali alla individuazione del corrispettivo del servizio, in un’ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante e utenza, estranea alla materia tributaria. Nella Regione Sicilia assume rilievo decisivo lo Statuto comunale, che determina le attribuzioni degli organi.

Il Fatto

Un contribuente riceveva dal Comune un avviso di pagamento per la TARSU/TIA relativa all’anno 2012. Proponeva ricorso deducendo l’incompetenza della Giunta comunale a deliberare le tariffe in materia di TARSU, con conseguente richiesta di disapplicazione della delibera e di annullamento dell’atto impositivo.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione, osservando che la determinazione delle aliquote tariffarie spetta alla Giunta e non al Consiglio comunale e che, in mancanza di diversa previsione statutaria, opera la disciplina legale del riparto di attribuzioni. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 35 e dell’art. 32, lett. g), della legge n. 142/1990, nonché dell’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 7/1992. Sosteneva che il riconoscimento della competenza della Giunta contenuto in sentenza costituisse applicazione acritica di un principio elaborato per le Regioni a statuto ordinario; per la Sicilia l’unica disposizione applicabile sarebbe l’art. 13 della legge regionale n. 7/1992, con competenza del Consiglio comunale o, in via residuale, del Sindaco.

Il Collegio ha giudicato il motivo infondato, condividendo il principio secondo cui, in tema di TARSU, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi spetta alla Giunta e non al Consiglio. Il dato letterale della disposizione è decisivo: il riferimento alla “disciplina generale delle tariffe”, contrapposto alle parole “istituzione e ordinamento” usate per i tributi, delimita un’attività di mera individuazione dei criteri economici. I provvedimenti tariffari, inoltre, non esprimono la potestà impositiva dell’ente, ma individuano il corrispettivo del servizio, in una logica di correlazione economica tra erogante e utenza, estranea alla materia tributaria.

La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cass. Sez. 1 n. 360/2014, Cass. Sez. 5 n. 8336/2015, n. 22532/2017, n. 10154/2019, oltre a Cass. n. 1977/2018, n. 8651/2019 e n. 10315/2020). Ha poi precisato che, nella Regione Sicilia, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, trova applicazione la riserva della legge n. 142/1990, art. 4, recepita a livello regionale dalla l.r. n. 48/1991, art. 1, lett. a): lo statuto determina le attribuzioni degli organi.

Nella specie, lo Statuto comunale, all’art. 11, comma 2, attribuisce espressamente alla Giunta la competenza alla determinazione e variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici. La delibera di Giunta impugnata è stata adottata nella vigenza di tale Statuto. La Corte ha richiamato altresì l’art. 13 della l.r. Sicilia n. 7/1992, che riserva al Sindaco gli atti non specificamente attribuiti ad altri organi, e ha segnalato Cass. Sez. 6-5 n. 15619 del 22.07.2020. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di merito e condanna del ricorrente alle spese del giudizio e all’ulteriore importo del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *