Notifica del ricorso alla sola stazione appaltante che ha emesso l’atto (Cons. Stato n. 1388 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso per l’annullamento di un’aggiudicazione deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato. Quando la gara sia svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, non è configurabile alcun litisconsorzio necessario con l’amministrazione nel cui interesse la procedura è stata espletata. Il criterio dell’atto impugnato prevale su quello degli interessi sostanziali coinvolti. La dichiarazione di inammissibilità fondata sull’omessa notifica al commissario straordinario per conto del quale la stazione appaltante ha agito integra un errore palese di diritto e giustifica l’annullamento con rinvio della sentenza.
Il Fatto
La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Liguria l’aggiudicazione al raggruppamento controinteressato del servizio di project management consulting per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova. Il ricorso era stato notificato alla sola Regione Liguria, che aveva espletato la procedura.
Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che gli atti fossero imputabili al commissario straordinario, competente ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 109 del 2018, e che la Regione avesse agito solo quale ufficio incaricato per suo conto. La ricorrente ha proposto appello, riproponendo i motivi non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo d’appello investe la definizione del merito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare. La Corte lo respinge: dal verbale d’udienza non risulta alcuna opposizione della ricorrente né l’intenzione di proporre motivi aggiunti, essendo stato dato l’avviso ex art. 60 cod. proc. amm. e disposto il passaggio in decisione.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda sul criterio degli interessi presenti nella vicenda amministrativa, individuando le parti necessarie nei titolari di tali interessi. Tale impostazione contrasta con la lettera dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che individua l’amministrazione resistente in quella che ha emesso l’atto impugnato.
Il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 8 del 2018, secondo cui, in caso di gara svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso si notifica esclusivamente all’amministrazione che ha emanato l’atto. La stessa pronuncia esclude la necessità di notifica alle amministrazioni che a diverso titolo abbiano partecipato al procedimento. Viene richiamata anche la Sez. V n. 4712 del 2025, relativa a una procedura rientrante tra le opere per cui era stato nominato un commissario straordinario.
Il fatto che la gara sia gestita da una centrale di committenza non estende l’onere notificatorio all’amministrazione nel cui interesse la procedura è stata svolta. Il criterio dell’atto impugnato non esclude che il terzo titolare dell’interesse sostanziale sia coinvolto nel giudizio, ma gli strumenti a tal fine non possono consistere nell’estensione dell’onere del ricorrente a pena di inammissibilità.
La sentenza è quindi annullata con rinvio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., ravvisandosi sia la lesione del diritto di difesa in senso sostanziale, sia l’ipotesi di nullità della sentenza per errore palese di diritto delineata dalle Adunanze plenarie n. 16 del 2024 e n. 10 del 2025. Non vi è luogo a provvedere sull’istanza di rinvio; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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