Quote latte, azione di accertamento inammissibile senza specifici atti da impugnare (Cons. Stato n. 1389 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’azione di accertamento è ammissibile solo in presenza di un interesse concreto e attuale e dell’assenza di altri rimedi processuali, secondo i criteri fissati dall’Adunanza plenaria n. 15/2011. La pretesa di far valere in via autonoma la nullità “a cascata” di tutte le quote latte successive a un’attribuzione annullata si traduce in una elusione del termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a., poiché ogni richiesta di prelievo supplementare è impugnabile con l’ordinaria azione di annullamento entro i termini. La contrarietà dei provvedimenti al diritto dell’Unione integra un vizio di violazione di legge che ne determina l’annullabilità, non la nullità, e non sopperisce alla mancata tempestiva impugnazione. L’effetto caducante opera solo in presenza di un rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata, diretta e necessaria, che non sussiste tra imputazioni relative a campagne lattiere distinte.

Il Fatto

Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino aveva ottenuto, con una precedente decisione del Consiglio di Stato, l’annullamento del primo atto di attribuzione della quota di riferimento individuale e dei connessi prelievi supplementari. Su questa base ha proposto ricorso al TAR Lazio chiedendo l’annullamento, previo accertamento, di tutte le quote attribuite dall’anno 1998 in poi, quali meri aggiornamenti dell’attribuzione originaria, e la declaratoria di non debenza dei relativi importi, con sgravio delle cartelle.

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque infondato, per genericità della lesione allegata e per l’assenza dei presupposti dell’azione di accertamento. L’azienda ha appellato, deducendo sei motivi, tra cui l’esperibilità dell’azione di accertamento e l’erronea declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta con priorità il motivo sull’esperibilità dell’azione di accertamento. Le parti concordano sui presupposti individuati dall’Adunanza plenaria n. 15/2011 e il punto di disaccordo riguarda la residualità. L’accertamento del rispetto della quota assegnata avviene per ciascuna campagna lattiera e, in caso di sforamento, sfocia in una richiesta di prelievo contestabile dinanzi al giudice amministrativo nei termini. Manca dunque il secondo presupposto e la domanda di accertamento si risolve in una elusione della decadenza ex art. 29 c.p.a., tanto più che gli atti sono indicati in modo generico.

Respinto il quarto motivo, la Corte conferma l’infondatezza dei restanti. Il primo motivo è infondato perché la precedente decisione limita i propri effetti ai provvedimenti di quella vicenda, legittimando semmai la contestazione di un’eventuale elusione del giudicato nelle forme proprie. Il secondo motivo è infondato perché l’appellante stessa ammette di aver impugnato ogni atto ricevuto, rendendo inammissibile la riproposizione della domanda su atti non specificati negli estremi.

Quanto alla dedotta contrarietà al diritto dell’Unione, il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 9338 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 9017 del 2024): la violazione del diritto europeo integra un vizio di annullabilità, da far valere entro il termine decadenziale, e non incide sugli esiti processuali già definitivi.

La censura sull’effetto caducante, sostenuta mediante richiamo alle decisioni della Sezione n. 1460 e n. 2172 del 2024, è fuori fuoco. Quei principi presuppongono un atto accertativo del debito annullato o un atto impositivo caducato, circostanze qui assenti. Il rapporto di presupposizione e consequenzialità immediata non sussiste tra imputazioni relative a campagne lattiere distinte. Superflui i rilievi su memoria di replica e spese, stante il rigetto dell’appello. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *