Notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC errato e inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 4336 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 decorre esclusivamente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell’amministrazione debitrice. L’indirizzo di posta elettronica certificata va estratto dal Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012; il ricorso al Registro IPA è ammesso solo in via residuale, in caso di mancata indicazione nel primo elenco. È irrilevante la notifica effettuata presso uffici periferici non titolari dell’obbligo o presso l’Avvocatura dello Stato, che opera ai soli fini processuali. In difetto di valida notifica il termine non inizia a decorrere e l’azione di ottemperanza è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza n. 1535/2025, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli, per quattro anni scolastici, la complessiva somma di Euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

Non avendo l’Amministrazione adempiuto, il ricorrente propone azione ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si costituisce per resistere. In camera di consiglio il Collegio segnala a verbale possibili profili di inammissibilità per il mancato decorso del termine dilatorio, non risultando la notifica all’amministrazione esecutata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro tale arco temporale dalla notificazione del titolo, con divieto di esecuzione forzata e di atto di precetto prima della scadenza.

La disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza, in quanto strumento di esecuzione forzata quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. La notifica del titolo alla sede legale dell’ente mira a far avviare presso la pubblica amministrazione il procedimento contabile di adempimento spontaneo, prima dell’aggravio di spese derivante dalla procedura giudiziale.

Quanto alla notifica a mezzo PEC, il Collegio afferma che è onere del creditore individuare correttamente l’indirizzo digitale. L’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012 richiama i pubblici elenchi, tra cui il Registro delle PP.AA.; il successivo comma 1-ter consente di utilizzare il domicilio del Registro IPA solo in caso di mancata indicazione nel primo elenco o, in presenza di più indirizzi, quello primario. L’art. 3-bis, comma 1-bis, della legge n. 53/1994 non estende l’elenco IPA, ma si limita a raccordare le fonti.

Nel caso concreto il Ministero ha comunicato al Registro delle PP.AA. il proprio indirizzo PEC per le notificazioni degli atti giudiziari, cui occorreva fare riferimento. La sentenza è stata invece notificata presso gli indirizzi di uffici periferici e di direzioni ministeriali che non rappresentano il debitore indicato nel titolo, né la notifica presso l’Avvocatura dello Stato può surrogarla, essendo prevista a soli fini processuali.

Ne consegue che il termine dilatorio non ha iniziato a decorrere e l’azione di ottemperanza va dichiarata inammissibile. Le spese sono compensate in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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