Sospensione dell’autorizzazione NCC e sanzioni accessorie per violazioni amministrative (TAR Puglia n. 474 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione di noleggio con conducente può essere disposta dal Comune, ai sensi dell’art. 10 del TULPS e dell’art. 11-bis della legge n. 21/1992, anche per violazioni di norme amministrative connesse all’esercizio dell’attività che non compromettano la sicurezza dei trasportati. L’art. 85, comma 4-bis, cod. strada, che prevede il ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, non esclude il potere sanzionatorio comunale, poiché la disposizione opera “fatto salvo” quanto previsto dalla legge quadro. Il mantenimento dell’iscrizione al ruolo dei conducenti costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione, sicché la sospensione dal ruolo e quella della licenza sono funzionalmente collegate. La graduazione della sanzione tra il minimo e i sei mesi consente di differenziare le fattispecie e di escludere il dedotto vizio di irragionevolezza. L’atto regolamentare ritenuto illegittimo va disapplicato, non annullato in via principale.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un’autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da un Comune pugliese. A seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, l’ente locale adottava un’ordinanza di sospensione della licenza per un mese, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione del combinato disposto dell’art. 85, comma 4-bis, cod. strada, dell’art. 30, lett. e), del regolamento comunale, dell’art. 10 del TULPS e dell’art. 11-bis della legge n. 21/1992.
Il titolare impugnava l’ordinanza davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, erronea applicazione delle norme richiamate, sproporzione della sanzione e illegittimità costituzionale della disposizione regolamentare che equipara violazioni amministrative lievi a violazioni penali. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso. Il decreto monocratico respingeva la tutela cautelare e il ricorrente rinunciava all’istanza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità. Quanto alla prima, il rilievo sulla legittimità del regolamento comunale è generico e si scontra con il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa richiamata, della disapplicabilità dell’atto regolamentare. Quanto alla seconda, la scadenza del termine di sospensione non elide l’interesse del ricorrente: gli articoli 30 e 31 del regolamento valorizzano le precedenti misure sanzionatorie ai fini della durata della successiva sospensione e della revoca dell’autorizzazione.
Nel merito, la Corte ritiene che l’istruttoria sia stata adeguata. Il verbale della Guardia di Finanza documenta la sosta del mezzo fuori dagli spazi assegnati e la mancata esposizione del prezziario, circostanze ammesse senza rilievi dal conducente. Ciò è sufficiente a escludere il dedotto difetto di motivazione e la carenza di contraddittorio procedimentale.
Il Collegio affronta poi il nodo centrale: l’art. 85, comma 4-bis, cod. strada prevede il ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, non la sospensione della licenza. La circostanza è tuttavia irrilevante, poiché l’art. 11-bis della legge n. 21/1992 opera “fatto salvo” quanto disposto dagli articoli 85 e 86 del codice della strada e dalle rispettive leggi regionali. Né rileva che la norma si riferisca alla sospensione dal ruolo e non all’autorizzazione: il mantenimento dell’iscrizione al ruolo è requisito indispensabile per il rilascio della licenza, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 21/1992.
Il TAR esclude l’illegittimità del regolamento comunale. La tesi del ricorrente, secondo cui sarebbero sanzionabili solo le infrazioni al codice della strada che mettono in pericolo i passeggeri, condurrebbe all’assurda conseguenza di non poter applicare proprio le disposizioni dettate per regolare il servizio. Sul piano della proporzionalità, la durata di un mese corrisponde al minimo fissato dall’art. 11-bis per la prima inosservanza, e la sosta irregolare e il prezziario non esposto costituiscono irregolarità tipiche del servizio in una zona turistica con circolazione rallentata. Infine, la possibilità di sospendere l’autorizzazione fino a sei mesi, tenuto conto della gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva, consente un’adeguata graduazione e supera il censurato vizio di irragionevolezza. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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