Doveri informativi degli amministratori di banca e accertamento degli illeciti Consob (Cass. civ. Sez. 2 n. 6279 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 195 T.U.F. per la contestazione dell’addebito non decorre dal momento in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità dall’autorità di vigilanza, ma da quello in cui l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato, ossia al completamento dell’attività istruttoria e valutativa necessaria a verificarne gli elementi oggettivi e soggettivi. Gli amministratori di società bancaria, ancorché privi di deleghe, sono sempre tenuti ad agire in modo informato, ai sensi degli artt. 2381 e 2392 cod. civ., non potendo la complessità organizzativa della società affievolire il potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente; la prova della diligente attivazione grava sul consigliere. In tema di sanzioni amministrative, la prova della condotta violativa è sufficiente per la sussistenza della colpa, mentre l’eventuale inesigibilità della condotta deve essere provata dal destinatario della sanzione. Le circostanze attenuanti valutabili ai fini della quantificazione della sanzione non assumono valenza di causa esimente della responsabilità.
Il Fatto
A seguito di attività ispettiva, la Consob irrogava una sanzione pecuniaria di € 15.000,00 a tre componenti del consiglio di amministrazione di una banca, per violazione dell’art. 94, commi 2 e 7, T.U.F., per omessa informazione nel prospetto informativo e nel documento di registrazione relativi a un’operazione di aumento di capitale, in ordine ai finanziamenti per l’acquisto di azioni proprie e alle criticità gestionali rilevate dalla Banca d’Italia.
La Corte d’Appello riduceva la sanzione a € 10.000,00 per ciascuno, ravvisando la responsabilità per non essersi i consiglieri adeguatamente informati e per non aver inserito nei documenti d’offerta i rilievi dell’autorità di vigilanza. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione gli amministratori, lamentando, tra l’altro, la decadenza di Consob per violazione del termine di 180 giorni e l’erronea applicazione dei doveri di diligenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta integralmente il ricorso. Con riguardo al primo motivo, chiarisce che ai fini del termine decadenziale di cui all’art. 195 T.U.F., il dies a quo non coincide con la data di acquisizione della mera notizia del fatto, ma con il momento in cui l’autorità, all’esito di un’istruttoria complessa, ha completato la verifica degli elementi costitutivi dell’infrazione o avrebbe potuto ragionevolmente completarla. Non rilevano le segnalazioni provenienti da altre autorità, come la nota di Banca d’Italia, che costituiscono meri spunti per l’avvio di verifiche ispettive.
Quanto ai doveri degli amministratori, la Corte afferma che dalla normativa di settore, inclusa la Direttiva CRD IV, emergono obblighi di diligenza e vigilanza più stringenti rispetto al diritto comune. Il dovere di agire informato imposto dall’art. 2381, commi 3 e 6, cod. civ. non può essere rimesso alle sole segnalazioni degli amministratori delegati, ma richiede che ogni consigliere possieda una conoscenza adeguata del business bancario e contribuisca attivamente al monitoraggio delle scelte gestionali. Tale potere-dovere di controllo non è escluso dalla complessità della struttura organizzativa della società ed è sanzionabile a titolo di omissione qualora il consigliere non si sia attivato per acquisire informazioni.
In ordine all’elemento soggettivo, la Corte richiama il principio per cui l’art. 3 della legge n. 689/1981 non comporta un’inversione dell’onere della prova, essendo sufficiente la dimostrazione della condotta violativa per integrare la colpa, mentre grava sul trasgressore l’onere di provare l’inesigibilità della condotta alternativa. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente escluso la sussistenza di esimenti, in quanto le difficoltà temporali e le iniziative di remediation non giustificano l’inosservanza di obblighi ben definiti.
Infine, la Suprema Corte disattende il motivo relativo alla motivazione contraddittoria della sentenza impugnata, ritenendo logicamente compatibili la riduzione della sanzione, fondata sul contesto operativo quale circostanza attenuante ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, e l’esclusione del medesimo contesto come causa di non punibilità. La sentenza impugnata non presenta quindi il vizio di motivazione apparente o contraddittoria.
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Nota della Redazione
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