Omologazione e taratura dell’autovelox: onere probatorio a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. n. 8801 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione dei limiti di velocità, l’Amministrazione è gravata dall’onere di fornire la prova positiva dell’omologazione iniziale e della periodica taratura dell’apparecchiatura di misurazione della velocità, indipendentemente dalle modalità di funzionamento del dispositivo. Tale prova non deve necessariamente risultare dal verbale di contestazione, potendo essere fornita con altri mezzi. Solo ove l’Amministrazione abbia assolto al proprio onere probatorio, l’opponente, per ottenere l’annullamento della sanzione, è tenuto a dimostrare l’effettivo malfunzionamento dello strumento.
Il Fatto
La Polizia Stradale accertava, in orario notturno, il superamento del limite di velocità da parte del veicolo della ricorrente mediante un’apparecchiatura temporanea Telelaser, applicando la sanzione pecuniaria e la decurtazione di sei punti dalla patente. L’opposizione proposta avverso i verbali veniva accolta dal Giudice di Pace, che annullava gli atti per insufficienza probatoria e illegittimità della postazione di controllo.
La Prefettura proponeva appello, accolto dal Tribunale, che rigettava l’opposizione. Avverso la sentenza d’appello la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle contestazioni relative all’assenza dei certificati di taratura e di omologazione dell’apparecchio di rilevazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamentava l’omessa pronuncia sulle questioni decisive della regolarità del dispositivo. La sentenza impugnata, pur avendo esaminato la presegnalazione della postazione e le ragioni della mancata contestazione immediata, non aveva minimamente vagliato le doglianze relative alla taratura dello strumento e ai certificati di omologazione periodica.
In applicazione della consolidata giurisprudenza, la Suprema Corte ha ribadito che le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, e che in caso di contestazione spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica verifica dello strumento. Tale prova può essere fornita anche con mezzi diversi dalla specifica menzione nel verbale di contestazione.
Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza delle verifiche attengono all’idoneità della fonte di prova impiegata per l’accertamento, la cui dimostrazione incombe sull’Amministrazione. Solo a fronte di tale prova, l’opponente sarà tenuto a dimostrare che l’apparecchiatura era comunque malfunzionante.
La Corte ha, inoltre, dichiarato infondato il motivo relativo alla presunta acquiescenza della Prefettura, rilevando che l’archiviazione dei verbali per mancata comunicazione dei dati del conducente costituiva atto doveroso conseguente all’annullamento dei verbali presupposti e non volontà di rinuncia all’impugnazione. Ha, infine, dichiarato inammissibili i motivi riguardanti l’idoneità della cartellonistica e la visibilità della postazione, trattandosi di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.