Notificazione a familiare convivente e revocatoria: onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. III n. 20328 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione, la consegna dell’atto a una “persona di famiglia” che si dichiari convivente con il destinatario determina la presunzione che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso, mentre resta assorbito il problema del luogo di esecuzione della notificazione. La presunzione è superabile dal notificando con la prova contraria della presenza meramente occasionale del consegnatario, non essendo sufficienti le sole certificazioni anagrafiche. In tema di azione revocatoria ordinaria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa: anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a fondare la qualità di creditore abilitato, senza necessità di un preventivo giudizio di accertamento e a prescindere dalla fonte, contrattuale o da fatto illecito. L’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo si riscontra con riferimento al momento in cui il credito insorge, e non a quello del suo accertamento giudiziale.

Il Fatto

Una società cooperativa agricola agiva in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. per l’inefficacia di due atti di donazione con cui un soggetto aveva trasferito beni immobili ai figli. Il Tribunale di Palermo accoglieva la domanda. Proposti autonomi gravami dai donanti, la Corte d’appello di Palermo, riuniti i giudizi, li rigettava: disattendeva l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo e riteneva sussistenti i presupposti dell’azione.

I donanti ricorrono per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., per essere stata la citazione consegnata a un familiare non convivente, e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. quanto ai presupposti della scientia damni e dell’eventus damni. La società resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Dalla relata e dall’avviso di ricevimento risulta che la consegna era avvenuta presso la residenza del destinatario, nelle mani del figlio che si era qualificato “familiare convivente” e aveva sottoscritto per accettazione, e non presso il diverso indirizzo di residenza del consegnatario. È dunque rispettato il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ.

La Corte ribadisce che la consegna a mani di familiare dichiaratosi convivente instaura la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, con onere della prova contraria a suo carico. Il problema dell’identificazione del luogo di esecuzione resta assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario. Richiamando un consolidato orientamento (Sez. Un. n. 187 del 2000, Sez. I n. 18085 del 2013, Sez. I n. 11228 del 2021), si afferma che la norma non richiede necessariamente il rapporto di parentela né la convivenza stabile, essendo sufficiente il vincolo che giustifichi la presunzione di sollecita consegna, superabile con la prova del carattere occasionale della presenza del familiare. Nella specie manca la prova contraria e non è stata dimostrata la querela di falso.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché investe l’accertamento di fatto sulla posteriorità degli atti dispositivi. La Corte d’appello ha ricostruito che il credito della cooperativa trovava titolo in una pretesa risarcitoria per l’illegittima detenzione di un capannone protrattasi sino al 2006, e che già nel gennaio 2006 la società aveva notificato atto di citazione: al momento delle donazioni, nel 2009, il donante era consapevole di essere “potenziale debitore”.

Tale percorso è conforme all’orientamento di legittimità: in tema di revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, e anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, abilita all’azione, senza necessità di preventivo accertamento né di certezza del fondamento dei fatti costitutivi (Sez. VI-3 n. 4212 del 2020; Sez. III n. 9349 del 2002; Sez. III n. 3676 del 2011; Sez. VI-3 n. 20376 del 2015). L’anteriorità del credito si riferisce al momento in cui esso insorge, non a quello del suo accertamento giudiziale.

Quanto all’eventus damni, non è richiesta la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma solo un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; l’onere di provare l’insussistenza del rischio per ampie residualità patrimoniali incombe sul convenuto (Sez. II n. 1902 del 2015), prova non offerta. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e, per la manifesta inammissibilità dei motivi, alla somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., liquidata in misura pari alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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