Nulla osta di condono e vincolo idrogeologico preesistente: nessuna valutazione di compatibilità (TAR Lazio n. 638 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta richiesto ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985, nella versione applicabile ratione temporis al c.d. primo condono, è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Ove il vincolo idrogeologico sia stato imposto prima della esecuzione delle opere, il diniego è legittimo e non richiede alcuna valutazione della concreta compatibilità dell’intervento con il vincolo. L’art. 33 della legge n. 47/1985 esclude la sanatoria per le opere in contrasto con i vincoli che comportino inedificabilità e siano anteriori agli abusi. La preesistenza del vincolo rispetto all’opera integra dunque il presupposto sufficiente del diniego e assorbe ogni accertamento di merito sulla incidenza effettiva del rischio.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato due determine della Provincia con cui è stato negato il nulla osta sulle rispettive richieste di condono ex legge n. 47/1985: la prima relativa al fabbricato ad uso civile abitazione, la seconda al garage annesso. A fondamento del diniego l’amministrazione ha richiamato la sottoposizione del terreno a vincolo idrogeologico, con ricomprensione in parte dell’area nella zona R4 della Carta degli Scenari di Rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.

I ricorrenti hanno contestato la riferibilità del provvedimento all’intero immobile anziché alle sole opere accessorie, la genericità della motivazione quanto alla porzione di terreno ricadente in zona R4, e l’applicazione di un vincolo asseritamente successivo agli interventi, senza valutazione della loro concreta incompatibilità. La Provincia si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., ravvisando connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito ha respinto entrambi i gravami.

Quanto alla pretesa erroneità della determinazione riferita all’intero fabbricato, il Tribunale ha rilevato che sono stati gli stessi ricorrenti a indicare il fabbricato ad uso abitazione civile nella richiesta di nulla osta e nei documenti di corredo: l’amministrazione non poteva che esaminare l’istanza in coerenza con il suo oggetto.

Sulla genericità della motivazione, la documentazione cartografica ha evidenziato la quasi totale ricomprensione del terreno in zona R4, con integrale inclusione del garage e attrazione in tale disciplina delle opere accessorie, strutturalmente e funzionalmente unitarie. La relazione tecnica di parte non ha smentito il dato cartografico e la diversa analisi sostanziale è stata ritenuta opinabile e non adeguatamente supportata.

Dirimente è stato il rilievo sulla cronologia del vincolo: il vincolo idrogeologico non è successivo agli interventi, essendo stato introdotto dal r.d.l. n. 3267/1923, con cartografia redatta nel 1939 e approvata con deliberazione consiliare del 18 agosto 1939. In presenza di vincolo preesistente, il Collegio ha applicato il consolidato orientamento (Cons. St., VI, n. 4074/2023) secondo cui alla domanda presentata nel 1986 si applica la legge n. 47/1985 nella versione originaria, non le discipline dei condoni successivi.

Alla luce dell’art. 32 e dell’art. 33 della legge n. 47/1985, il diniego è stato ritenuto legittimo senza necessità di valutare le caratteristiche delle opere e la loro compatibilità concreta con il vincolo. I ricorsi sono stati respinti, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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