Deposito tardivo della difesa erariale e lesione del diritto di replica (Cons. Stato n. 4798 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo che dichiari inammissibile la memoria di replica depositata dalla parte a fronte di una produzione tardiva dell’amministrazione, senza disporre il rinvio ad altra udienza, lede il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. L’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. impone termini liberi per il deposito di documenti e memorie e per le repliche ai nuovi atti avversari. La violazione di tali termini da parte di una parte non può tradursi in un vantaggio processuale, né la controparte può essere onerata di una richiesta di termini in udienza quando il Collegio non abbia preventivamente segnalato la tardività. L’illegittima compressione del contraddittorio determina l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri aveva impugnato davanti al TAR Lazio la nota con cui la Direzione di Amministrazione del Comando Generale aveva negato il diritto al trattamento economico di trasferimento conseguente al trasferimento d’autorità da Napoli ad Arzano. Il ricorrente aveva chiesto anche l’accertamento del diritto a far data dal trasferimento.
Il TAR ha respinto il ricorso. Nel corso del giudizio, in esecuzione di un’ordinanza istruttoria con termine di sessanta giorni, l’amministrazione aveva depositato la documentazione il 25 ottobre 2022, a ridosso dell’udienza del 4 novembre 2022. Il ricorrente aveva replicato con memoria depositata il 3 novembre 2022. Il primo giudice ha dichiarato tardiva quella memoria e non l’ha presa in considerazione ai fini della decisione. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di impugnazione investe un profilo di rito: la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. L’appellante sostiene che il deposito dell’amministrazione, avvenuto in violazione del termine assegnato con l’ordinanza istruttoria, ha reso di fatto impossibile controdedurre, essendo intercorse appena dieci giornate tra la produzione e l’udienza di merito.
Il Consiglio di Stato precisa innanzitutto il perimetro della questione. Il tema non attiene all’ammissibilità del deposito eseguito in ottemperanza all’ordinanza istruttoria, come pure aveva mostrato di ritenere la difesa erariale. Oggetto di censura è invece il fatto che il TAR, dichiarando inammissibile la successiva memoria del ricorrente, ne ha vulnerato il diritto a contraddire sul contenuto di quanto depositato.
La scansione cronologica degli avvenimenti processuali è pacifica ed è riportata nella stessa sentenza impugnata. Su questa base il Collegio ritiene il motivo fondato. Il giudice di primo grado non ha ammesso la memoria depositata dal ricorrente il giorno precedente l’udienza per replicare a una produzione avvenuta appena dieci giorni prima, e neppure ha disposto il rinvio ad altra udienza per consentire il corretto svolgimento del contraddittorio nel rispetto dei termini dell’art. 73 cod. proc. amm.
Ne consegue, per la Corte, l’impedimento del pieno esercizio del diritto di difesa rispetto alle produzioni del resistente, con un indebito vantaggio attribuito alla parte che aveva prodotto in prossimità dell’udienza senza rispettare il termine assegnato. Il Collegio esclude poi ogni rilievo al mancato esperimento della richiesta di termini a difesa in udienza: il difensore del ricorrente confidava ragionevolmente nella sufficienza della propria memoria, e dal verbale non risulta che il Collegio di primo grado abbia segnalato la questione della presunta tardività.
L’appello è quindi accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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