Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 639 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ne prevede l’esperibilità proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del provvedimento e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine assegnato e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La nomina del commissario esclude, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Latina, Sezione Lavoro, n.-OMISSIS- del 27 novembre 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio economico di € 1.000,00 oltre accessori.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata alle Amministrazioni soccombenti il 23 dicembre 2024. In atti risulta l’attestazione degli Uffici competenti del 17 aprile 2025 relativa al passaggio in giudicato. Non essendo intervenuto alcun adempimento, la ricorrente ha domandato la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Quanto all’ammissibilità, ha rilevato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello, e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Collegio ha poi escluso ogni dubbio sulla ricomprensione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato fra i provvedimenti le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma è dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi nei modi e nella misura ivi indicati, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione.
In conformità alle richieste della ricorrente, è stato nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o altro funzionario delegato, con compenso liquidato in complessivi € 1.000,00 salvo conguaglio. Il commissario deve attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale non ha ravvisato, almeno allo stato, i presupposti per il riconoscimento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della nomina del commissario. Ha tuttavia riservato la possibilità di una diversa valutazione, su apposita nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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