Il diniego del nulla osta nel parco non cede al favor per le infrastrutture di comunicazione elettronica (TAR Toscana n. 1249 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il favor assicurato dall’ordinamento alla diffusione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, espresso anche dal d.lgs. n. 259 del 2003, comprime i poteri urbanistici conformativi, ma non consente di derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati, come quello naturalistico-ambientale. Il carattere di opera di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità dell’impianto non impone il rilascio del titolo abilitativo né svuota il giudizio di compatibilità paesaggistica. Il bilanciamento degli interessi va svolto in concreto, verificando la praticabilità di soluzioni alternative che consentano un ragionevole contemperamento. Ove l’amministrazione indichi un’alternativa concreta e la ricorrente non ne dimostri l’irragionevolezza, il diniego resiste alle censure. In area protetta non è ammessa la sanatoria di opere realizzate in assenza del nulla osta dell’ente di gestione del parco.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una linea telefonica aerea con palificata in località costiera ricadente nel territorio di un parco regionale. Dopo aver presentato istanze di accertamento di conformità e di nulla osta per la manutenzione e sostituzione della palificata, ha ricevuto dall’ente parco un diniego, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi. Il Comune ha a sua volta negato il permesso di costruire in sanatoria, richiamando il diniego dell’ente.

La società ha impugnato i provvedimenti con quattro ricorsi, deducendo la natura dell’impianto di preminente interesse generale, la valenza dei pareri favorevoli di Comune e Capitaneria e l’irragionevolezza del diniego. Nel corso del giudizio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per tre ricorsi, superati dagli atti impugnati con il quarto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per identità soggettiva e connessione delle questioni. Dichiara quindi improcedibili tre gravami per sopravvenuto difetto di interesse, essendo gli atti relativi superati da quelli impugnati con il ricorso residuo. Passa al merito di quest’ultimo, esimendosi dall’esaminare l’eccezione di tardività per l’infondatezza nel merito.

Il diniego è plurimotivato: da un lato l’istanza è mal calibrata, poiché concerne la manutenzione di una palificata mai autorizzata e richiederebbe un accertamento per nuova installazione; dall’altro l’opera non è sanabile perché insiste su zona dunale di massima tutela ambientale, con divieto assoluto di edificabilità. Entrambi i profili reggono autonomamente.

Il Tribunale ritiene irrilevante il richiamo alla qualificazione dell’opera come di preminente interesse generale e di pubblica utilità. L’ente non ha negato in assoluto la realizzazione, ma ha prospettato l’interramento della linea al di fuori dell’ambito dunale, senza chiedere dismissione o disattivazione. La verifica di compatibilità è stata quindi effettuata, con indicazione di una soluzione alternativa che la ricorrente non ha dimostrato irragionevole o illogica.

Il Collegio richiama l’orientamento per cui la disciplina regolamentare può prevedere divieti su ampie aree purché resti possibile la localizzazione in aree alternative senza difficoltà di funzionamento del servizio, e quello secondo cui il favor per le reti non deroga alle tutele degli interessi differenziati, dovendosi il bilanciamento svolgere in concreto. Ribadisce inoltre che in area protetta non è ammessa la sanatoria di opere realizzate in assenza del nulla osta. I pareri di Comune e Capitaneria sono privi di rilievo, versandosi in materia di competenza dell’ente parco.

Il ricorso principale e i motivi aggiunti avverso il diniego comunale sono pertanto respinti perché infondati, con condanna alle spese in favore dell’ente parco e del Comune e compensazione con le altre parti pubbliche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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