Sei scatti stipendiali nell’indennità di buonuscita per le forze di polizia (TAR Trentino-Alto Adige n. 261 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide sulla sola tempistica del collocamento a riposo. Il beneficio opera ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita, con obbligo dell’INPS di rideterminarla includendo i sei scatti nella relativa base di calcolo. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguarda la sola base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Sussiste l’interesse ad agire per l’accertamento del diritto anche prima della materiale liquidazione del trattamento di fine servizio.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti alla Polizia di Stato, sono cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS, nel calcolo del trattamento di fine servizio, avrebbe omesso di computare i sei scatti biennali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
Dopo diffide rimaste senza esito, gli interessati hanno chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell’Istituto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo, tra l’altro, il difetto di interesse per la non ancora intervenuta maturazione del diritto alla liquidazione, il superamento del termine del 30 giugno e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto all’interesse ad agire, rileva che il diritto al trattamento di fine servizio matura con il collocamento in quiescenza e che lo stato di incertezza oggettiva sul rapporto è concreto, stante la natura seriale del contenzioso e la condotta amministrativa invariata dell’INPS. Un conto è accertare l’esistenza del diritto, altro verificarne l’esigibilità.
Infondata è anche l’eccezione sul termine del 30 giugno. Richiamando Cons. Stato n. 3317 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 209 del 2023, il Tribunale osserva che la norma non prevede alcuna decadenza: il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo e integra un onere per l’interessato. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondare una diversità di trattamento incostituzionale.
Nel merito il ricorso è fondato. L’art. 6-bis richiama una nozione ampia di forze di polizia, comprensiva degli appartenenti all’ordinamento civile e militare, e l’art. 1911 C.o.m. ha portata meramente rafforzativa. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 attiene alla sola base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. Il Cons. Stato n. 1231 del 2019 conferma che il beneficio trova fondamento in disposizione successiva e integrativa rispetto all’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973.
Il Collegio accoglie quindi la domanda e riconosce il diritto alla rideterminazione dell’indennità con inclusione dei sei scatti. Sugli importi spettano interessi legali senza cumulo con la rivalutazione, computati sulle tranche di liquidazione già scadute. Le spese sono poste a carico dell’INPS, salvo compensazione per il ricorrente che ha rinunciato agli atti.
Nota della Redazione
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