Obbligo di provvedere sull’istanza di decadenza del revisore e cessazione della materia (TAR Sicilia n. 3461 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di silenzio-inadempimento, la presentazione di un’istanza di autotutela non fa sorgere in capo all’amministrazione un obbligo di pronunciarsi in modo esplicito. L’esercizio della potestà di riesame costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, sicché il privato può avanzare mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente. L’obbligo di provvedere viene meno, salvo che l’amministrazione non sia rimasta inerte: se l’ente avvia e conclude il procedimento di decadenza nelle more del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La compensazione delle spese si giustifica quando la soccombenza virtuale dell’amministrazione non è configurabile e la fattispecie presenta profili di peculiarità.
Il Fatto
Il ricorrente, iscritto all’albo nazionale dei revisori legali, era stato estratto come primo nominativo di riserva nell’ambito della procedura per la nomina del Collegio dei revisori dei conti di un Comune, avviata con avviso pubblico del 29.10.2024. Il controinteressato, estratto come terzo nominativo e componente effettivo, era stato nominato con deliberazione consiliare del 6.2.2025.
Ritenendo che questi non possedesse il requisito del limite dei quattro incarichi previsto dalla normativa regionale, il ricorrente aveva segnalato la situazione all’ente con note del 2 e 9 luglio 2025 e, con atto di diffida del 4 agosto 2025, ne aveva sollecitato la decadenza, contestando la mendacità della dichiarazione resa in fase di accettazione. Di fronte all’inerzia asserita, ha impugnato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. il supposto silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’ente a provvedere.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio il Comune ha avviato e concluso il procedimento di decadenza, dichiarando con nota prot. n. 45297 dell’11/11/2025 l’insussistenza della violazione del divieto di cumulo. Il Collegio ne ha tratto la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’oggetto dell’accertamento richiesto.
Il ricorrente aveva però insistito per la condanna alle spese, riservandosi di impugnare in altra sede il provvedimento conclusivo. Il Tribunale ha quindi affrontato la questione della soccombenza virtuale, verificando se la domanda originaria sarebbe stata accolta.
Il percorso argomentativo muove da un principio generale: in caso di istanza di autotutela, l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita, perché l’esercizio della relativa potestà costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui l’ente è titolare in via esclusiva per la tutela dell’interesse pubblico. Non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti già emanati, conseguenza della natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela. Rispetto a tale potere il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 7445 del 2025.
Nel caso concreto il Tribunale ha escluso l’inerzia: il Comune si era attivato già all’indomani delle prime segnalazioni di luglio, per verificarne la verosimiglianza, con un riscontro che ha richiesto lunghe tempistiche non dipese dall’ente. La produzione documentale versata in atti ha comprovato tale attività.
La domanda di condanna alle spese non è stata quindi accolta. Alla luce di quanto sopra e della peculiarità della fattispecie, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, con declaratoria di cessazione della materia del contendere e ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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