Obbligo di provvedere del Comune e sopravvenuta carenza di interesse sul silenzio (TAR Sicilia n. 2446 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un’area incisa da abusi edilizi realizzati sul fondo confinante ha interesse qualificato a ottenere dal Comune un provvedimento espresso sull’esercizio dei poteri di controllo, repressivi e ripristinatori, e il silenzio serbato sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale. L’obbligo di provvedere, fondato sull’art. 2 della legge n. 241/1990, opera anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, a fronte di un’istanza non pretestuosa né abnorme. Ove l’Amministrazione, prima della decisione, concluda il procedimento e ne dia comunicazione al richiedente, l’inerzia viene meno e il ricorso avverso il silenzio diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Restano estranee al perimetro del giudizio sul silenzio le contestazioni sull’esatta esecuzione del provvedimento demolitorio, da far valere nelle sedi competenti. L’ambiguità contenutistica delle richieste può rilevare al più in termini di scusabilità dell’inerzia e ai fini delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile in comune di Giardini Naxos, aveva sollecitato nel 2015 l’intervento del Comune per opere abusive realizzate sul terreno confinante. Con ordinanza di demolizione n. 3/UTC del 29.4.2016 l’Amministrazione aveva ingiunto ai controinteressati la demolizione di due manufatti e il ripristino dello stato dei luoghi. Le impugnative proposte avverso quel provvedimento e avverso le successive sanzioni pecuniarie venivano rigettate in primo grado e, nel 2023, in appello.
Esaurita la vicenda processuale, il ricorrente invitava il Comune a concludere il procedimento sanzionatorio con nota del 22.3.2024, poi reiterata il 17.7.2024 e integrata il 6.3.2025 con richiesta di accesso agli atti. Ottenuto un solo riscontro nell’aprile 2024, agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria del silenzio e la condanna a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive l’oggetto del giudizio all’inerzia sul procedimento sanzionatorio avviato con l’ordinanza del 2016. La prima missiva non è idonea a fondare il silenzio, essendo stata riscontrata il 23.4.2024 con la comunicazione dell’avvio dei lavori di riduzione in pristino. Le successive note del 17.7.2024 e del 6.3.2025 presentano profili di ambiguità, potendo essere lette come istanze di accesso documentale; quella del marzo 2025 è espressamente qualificata come tale e il relativo silenzio-diniego non è stato impugnato, restando estraneo al thema decidendum.
Anche a voler considerare la nota del luglio 2024 quale invito a concludere il procedimento, il Tribunale ritiene che su di essa non perduri l’inerzia. Il Comune ha dimostrato di aver riattivato il procedimento già nel febbraio 2024, prima dei solleciti, e di averlo concluso nel giugno 2025: sopralluogo congiunto il 29.2.2024, richiesta di pagamento della sanzione il 21.3.2024, comunicazione dei controinteressati di avvenuto ripristino il 12.9.2024, verifica dell’ottemperanza il 12.3.2025 e secondo sopralluogo il 27.6.2025, con contestuale nota al difensore del ricorrente.
Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile, in linea con l’orientamento secondo cui il proprietario inciso dal mancato esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori può pretendere un provvedimento che esplichi le ragioni delle mancate misure, richiamando T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, n. 5025 del 2025, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2063 del 2019, Cons. Stato, Sez. V, n. 4666 del 2023 e T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, n. 474 del 2025. Il mancato riscontro integrava l’inadempimento dell’obbligo di provvedere espressamente, nonché degli obblighi di collaborazione e buona fede.
Tale inerzia è tuttavia cessata con le note di giugno 2025, con cui l’Ente ha comunicato la conclusione del procedimento. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Le contestazioni sull’esatta esecuzione dell’ordine demolitorio e sulla mancata acquisizione al patrimonio comunale esorbitano dal perimetro del giudizio sul silenzio. Le spese sono compensate, in ragione della spontanea riattivazione del procedimento e dell’equivocabilità delle successive missive.
Nota della Redazione
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