Presa in carico delle opere di lottizzazione e svincolo della fideiussione (TAR Sardegna n. 297 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conformità dell’opera di urbanizzazione alle previsioni della convenzione di lottizzazione e il suo positivo collaudo costituiscono condizione necessaria e sufficiente perché sorga l’obbligo del Comune di presa in carico della stessa. Tale obbligo non è escluso dal ruolo del gestore unico del servizio idrico integrato, che resta giuridicamente estraneo al rapporto tra l’ente locale e i proprietari lottizzanti. L’inerzia dell’amministrazione non trova giustificazione nell’esigenza di raccordarsi con il gestore: il Comune deve comunque individuare una soluzione gestionale, senza imporre ai proprietari modifiche a opere realizzate conformemente alla lottizzazione. All’accertamento dell’obbligo di presa in carico consegue lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
Il Fatto
La società ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune per vedere accertato l’obbligo di presa in carico delle reti idrica e fognaria realizzate quali opere di urbanizzazione primaria di un piano di lottizzazione, con conseguente svincolo della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia. La società ha dedotto di aver stipulato la convenzione di lottizzazione, alla quale avevano fatto seguito le concessioni edilizie per la realizzazione delle opere, e di aver eseguito i lavori secondo progetto.
Il collaudo finale, eseguito con esito positivo, aveva attestato la conformità delle opere. Ciò nonostante, il Comune non aveva provveduto alla presa in carico, nonostante le reiterate richieste della società. Di qui il ricorso, con il quale si chiedeva altresì l’accertamento dell’onere di manutenzione in capo all’ente e la condanna allo svincolo della garanzia e al rimborso delle somme corrisposte per mantenerne l’operatività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il dato dell’avvenuta realizzazione delle opere e del loro positivo collaudo è incontestato, essendo confermato dallo stesso Comune. Sussistono pertanto tutti i presupposti perché l’ente prenda in carico le infrastrutture in forza degli artt. 6 e 7 della convenzione, che fanno discendere il passaggio di proprietà delle reti all’amministrazione, in contropartita dell’assunzione dell’onere di manutenzione, dal compimento del collaudo finale.
Il Comune ha addotto a giustificazione della propria inerzia l’individuazione, ad opera dell’Autorità d’ambito, di un gestore unico del servizio idrico integrato, circostanza che avrebbe reso difficoltoso il raccordo tra gli obblighi convenzionali e gli intendimenti del nuovo gestore. Il Tribunale ritiene che tale argomentazione non valga a giustificare il mancato adempimento, tanto più considerando il lungo tempo trascorso dal collaudo.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia n. 388 del 31.5.2023, secondo cui condizione necessaria e sufficiente per la conformità dell’opera è la sua rispondenza alle previsioni di lottizzazione, cui consegue l’obbligo di immediata presa in carico. Si è inoltre precisato che tale obbligo non può ritenersi escluso da un eventuale rifiuto del gestore di gestire l’infrastruttura: il ruolo del gestore resta estraneo rispetto al rapporto tra Comune e proprietari, sicché in caso di rifiuto l’ente dovrà comunque individuare una soluzione gestionale, anche per via convenzionale, ricorrendo ad altro gestore o alla gestione diretta, senza imporre ai proprietari modifiche a opere conformi alla lottizzazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la condanna del Comune al compimento di tutti gli incombenti necessari per la presa in carico delle reti, con svincolo della fideiussione rilasciata a suo tempo dalla ricorrente. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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