Piano di lottizzazione conforme al PSC e competenza della Giunta (TAR Calabria n. 1545 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto di competenza tra organi comunali, l’approvazione dei piani attuativi, e tra essi i piani di lottizzazione, spetta alla Giunta comunale quando il piano è compatibile con lo strumento urbanistico vigente. La competenza del Consiglio comunale si radica solo quando il piano attuativo comporti variante allo strumento urbanistico generale. Ove la Giunta verifichi che la proposta implica una variante, deve prenderne atto, astenersi dal deliberare e rimettere gli atti al Consiglio, competente in via generale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000. La delibera consiliare che decida direttamente su un’istanza asseritamente conforme alla pianificazione vigente, senza il preventivo esame della Giunta, è affetta da difetto di competenza.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria con altri di un terreno edificabile nel Comune di Cutro, ha presentato allo Sportello Urbanistico Edilizio un piano di lottizzazione di iniziativa privata, ritenendolo conforme al Piano Strutturale Comunale vigente. L’amministrazione ha dapprima comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, poi, acquisite le osservazioni, il Consiglio comunale ha respinto l’istanza con deliberazione del 28 dicembre 2023, n. 49.

Il diniego si fondava su quattro argomenti: l’estensione del piano inferiore al minimo di mq. 30.000 fissato dall’art. 20 del QTRP; la mancanza di uno studio di compatibilità idraulica; l’assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004; l’inidoneità delle aree da cedere a standard urbanistici. La ricorrente ha impugnato la delibera deducendo, tra l’altro, l’incompetenza del Consiglio, essendo la decisione riservata alla Giunta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il riparto di competenza richiamando il consolidato orientamento secondo cui la Giunta è competente all’approvazione dei piani attuativi compatibili con lo strumento urbanistico vigente, mentre l’esigenza di modifica di quest’ultimo compete al Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, n. 888 del 2016; TAR Calabria n. 23 del 2021; TAR Campania n. 2763 del 2021).

La giurisprudenza citata precisa che la Giunta, laddove verifichi che la proposta implichi una variante, deve prenderne atto, astenersi dal deliberare e rimettere gli atti al Consiglio. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000, il Consiglio mantiene la competenza generale in tema di piani territoriali e urbanistici, che si riespande quando vengono meno le ragioni del trasferimento alla Giunta, cioè la conformità della proposta agli strumenti urbanistici.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che la ricorrente ha proposto un piano che assume conforme agli strumenti urbanistici. Spettava dunque alla Giunta esaminarlo, con facoltà di trasmetterlo al Consiglio solo ove avesse ritenuto il progetto bisognoso di variante alla pianificazione.

Poiché il progetto è stato invece esaminato direttamente dal Consiglio, senza il preventivo e prioritario esame della Giunta, sussiste il lamentato difetto di competenza. Su questa assorbente ragione il ricorso è accolto, con annullamento della deliberazione consiliare del 28 dicembre 2023, n. 49.

Il Tribunale regola le spese secondo soccombenza, condannando il Comune alla rifusione in favore della ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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