Carichi pendenti e illeciti professionali nelle gare PNRR: nessun obbligo dichiarativo automatico (TAR Puglia n. 22 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare di appalto finanziate con fondi PNRR la mera pendenza di un procedimento penale a carico dell’operatore economico o del suo ex amministratore non integra un illecito professionale e non attiva alcun obbligo dichiarativo a pena di esclusione. L’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016 non prevede l’automaticità dell’esclusione per dichiarazioni inesatte concernenti i carichi pendenti: occorre una valutazione in concreto dell’incidenza delle stesse sull’integrità e sull’affidabilità del concorrente. La richiesta di rinvio a giudizio costituisce atto di impulso del pubblico ministero e non accertamento di colpevolezza, sicché non può fondare un giudizio di grave illecito professionale privo del supporto di “mezzi adeguati”. Il preminente interesse nazionale alla sollecita esecuzione dell’opera pubblica, imposto dall’art. 48, comma 4, decreto-legge n. 77 del 2021 e dall’art. 125 c.p.a., orienta l’interpretazione verso un rigoroso rispetto del testo normativo e degli indirizzi dell’ANaC.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Puglia l’aggiudicazione definitiva disposta da Ferrovie del Sud Est in favore di un’altra impresa, relativa a un appalto di progettazione ed esecuzione per l’adeguamento della dorsale in fibra ottica e dei sistemi di passaggio a livello, di importo superiore a tre milioni di euro, finanziato con fondi PNRR e aggiudicato con il criterio del minor prezzo. Alla gara avevano partecipato soltanto due operatori. Con motivi aggiunti la ricorrente ha poi gravato anche l’atto con cui la stazione appaltante ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione.
Le censure erano tre: omesse dichiarazioni su pendenze penali riguardanti la moralità professionale; irregolarità fiscali non dichiarate; anomalia dell’offerta, caratterizzata da un ribasso del 44,73% a fronte del 3,35% dell’altra concorrente. In sede cautelare la domanda di sospensiva era stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale degli oneri dichiarativi in materia di moralità e professionalità degli operatori. Rileva che la giurisprudenza amministrativa di nomofilachia (Cons. St., Ad. plen., n. 16 del 2020) ha escluso l’esistenza di una disposizione che preveda l’esclusione automatica per dichiarazioni false o fuorvianti: la sanzione opera solo se la stazione appaltante ritenga motivatamente che esse compromettano l’integrità e l’affidabilità del concorrente.
Quanto ai rapporti con la vicenda penale, il TAR osserva che le linee guida ANaC n. 6 del 2016, aggiornate nel 2017, non contemplano la mera pendenza di procedimenti tra gli obblighi dichiarativi, e che la delibera ANaC n. 1050 del 2020 esclude l’automatismo in caso di omessa dichiarazione del rinvio a giudizio. L’art. 335-bis c.p.p. vieta di valorizzare l’iscrizione nel registro delle notizie di reato quale fonte di effetti pregiudizievoli. Sul punto richiama anche Cons. St., sez. III, n. 6997 del 2022, secondo cui non sussiste obbligo normativo di indicare i carichi pendenti.
Nel caso concreto la richiesta di rinvio a giudizio riguardava il precedente legale rappresentante, dimessosi il 25 luglio 2023 e destinatario della notifica l’11 settembre 2023, dunque dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Alla data del 18 luglio 2023 la società aveva reso le dichiarazioni possibili e non era a conoscenza dell’atto. Manca pertanto la prova, con “mezzi adeguati”, di un illecito professionale grave, non essendovi neppure condanne di primo grado. Il Collegio valorizza inoltre la corposa attività di self-cleaning posta in essere dall’aggiudicataria, richiamando Cons. St., sez. V, n. 7949 del 2023 e n. 1791 del 2023.
Il secondo motivo è respinto perché le violazioni fiscali erano in parte non definitivamente accertate e in parte oggetto di ravvedimento operoso, con certificazione dell’Agenzia delle Entrate; la motivazione può desumersi in via implicita dall’ammissione alla gara (Cons. St., sez. IV, n. 9204 del 2022). Il terzo motivo cade perché la stazione appaltante aveva verificato l’offerta ai sensi dell’art. 97, commi 8-10, d.lgs. n. 50 del 2016 e le spiegazioni tecniche erano plausibili, restando inibita al giudice la sostituzione nel merito tecnico-discrezionale. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate.
Nota della Redazione
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