Incompatibilità dei commissari di concorso e poteri di verifica informatica della commissione (TAR Marche n. 211 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’incarico di coordinatore di ambito, conferito da un organo politico mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, è equiparabile a un incarico tecnico-dirigenziale e non integra la carica politica ostativa alla nomina in commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera e), d.lgs. n. 165/2001. L’incompatibilità tra componente della commissione e titolarità di cariche politiche è esclusa per chi ricopra la carica in enti o amministrazioni diversi da quello che procede alla selezione. I rapporti personali di colleganza o collaborazione tra commissari e candidati non configurano vizio della composizione, poiché le cause di incompatibilità dell’art. 51 cod. proc. civ. non sono estensibili analogicamente senza specifici indicatori di un sodalizio professionale particolarmente intenso e sistematico. La prova informatica è prova di idoneità, non attribuisce punteggio e l’amministrazione ne sceglie liberamente modalità e contenuti ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

La ricorrente partecipa al concorso pubblico bandito dal Comune di Fermo per un posto di istruttore direttivo, area amministrativa, settore socio-sanitario. Con la determinazione dirigenziale n. 166 del 31.12.2008 viene approvata la graduatoria finale, che la esclude per il mancato superamento della prova orale. La ricorrente impugna la determinazione, gli atti di nomina della commissione e i verbali, chiedendo l’annullamento della procedura e, in subordine, la ripetizione della prova orale o il risarcimento del danno.

Il TAR, con ordinanza cautelare n. 219 del 2009, accoglie parzialmente l’istanza limitatamente all’omesso espletamento della verifica informatica, disponendo la riconvocazione dei candidati ammessi alla prova orale. Il Comune ricostituisce la commissione nella stessa composizione e, all’esito della prova informatica, con la determinazione n. 75/2009 approva la medesima graduatoria, avendo tutti i partecipanti superato la verifica. Contro questi atti la ricorrente propone motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale tratta unitariamente ricorso introduttivo e motivi aggiunti, rilevando che l’interesse principale della ricorrente è la ripetizione dell’intera procedura. Le eccezioni preliminari vengono superate perché i ricorsi sono infondati nel merito. Il Collegio conferma quanto già ritenuto in sede cautelare sulla posizione della presidente della commissione: l’incarico di coordinatore di ambito non è carica politica, ma incarico tecnico-dirigenziale conferito da un organo politico, confermato dalla sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il TAR richiama il principio per cui, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera e), d.lgs. n. 165/2001, l’incompatibilità con la titolarità di cariche politiche è esclusa per chi le ricopra in enti o amministrazioni diversi da quello che bandisce la selezione, citando TAR Cagliari n. 532 del 27.06.2016. Quanto ai rapporti tra la vincitrice e la presidente e un altro commissario, il Collegio osserva che l’eventuale incompatibilità opera solo verso la vincitrice e non verso gli altri idonei.

Nel merito, i rapporti di colleganza o collaborazione tra commissari e candidati non bastano a configurare un vizio della composizione. Le cause di incompatibilità dell’art. 51 cod. proc. civ. non si estendono analogicamente in assenza di indicatori specifici di un sodalizio professionale intenso e sistematico, secondo TAR Emilia-Romagna, Bologna n. 475 del 24.07.2023. Non risulta provato alcun ulteriore elemento oltre all’incarico di collaborazione della controinteressata presso il servizio diretto dalla presidente. Irrilevante è la colleganza con la segretaria, priva di compiti deliberativi, mentre l’astensione facoltativa non è sindacabile in sede giurisdizionale.

La ricostituzione della commissione nella stessa composizione è quindi corretta, non avendo l’ordinanza cautelare imposto diversamente. Sul secondo motivo, il Collegio esclude che il bando debba prevedere specifiche prove informatiche per ottemperare all’art. 37 d.lgs. n. 165/2001: l’accertamento può avvenire in qualsiasi momento e con qualsiasi modalità (TAR Lazio, Roma n. 383 del 04.03.2022). La prova informatica è prova di idoneità, non attribuisce punteggio e la sua eccessiva facilità attiene alla discrezionalità amministrativa. Le censure sull’eccesso di potere riguardo alla prova orale sono inammissibili per difetto di sviluppo. Le mancate risposte alle istanze della ricorrente non integrano vizi di legittimità. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 51 c.p.c.

Tutte le 177 sentenze sull'art. 51 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *