Patto parasociale e contratto a favore di terzo: necessaria la volontà di attribuire un diritto soggettivo (Cass. civ. n. 36092 del 23.11.2021)
Principi di diritto (Massima)
Il patto di sindacato con cui i soci concordano l’espressione del voto per la nomina di un amministratore non integra automaticamente un contratto a favore di terzo ex art. 1411 cod. civ. Affinché il designato acquisti un diritto soggettivo all’esecuzione della prestazione di voto, è necessario accertare la specifica volontà dei soci di attribuirgli direttamente e immediatamente tale diritto, potendo solo in tal caso l’amministratore vantare una pretesa risarcitoria. Il patto parasociale che prevede la rielezione per due successivi trienni non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 cod. civ., avendo effetti meramente interni e obbligatori.
Il Fatto
Alcuni soci stipulavano un patto parasociale impegnandosi a concordare il voto nelle assemblee sociali. Nel novembre 2008, in una riunione del sindacato, veniva decisa la nomina di un amministratore delegato per due trienni, con l’indicazione del compenso. A seguito di successive trattative, nel febbraio 2009 l’accordo veniva definito per il solo triennio 2009-2011, con la nomina deliberata dalle assemblee. Alla scadenza, i soci non rinnovavano la carica per il triennio successivo e l’amministratore agiva in giudizio, sostenendo di aver maturato un diritto alla rielezione sulla base del patto parasociale, qualificato come contratto a favore di terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della corte territoriale, che aveva riconosciuto all’amministratore il diritto al risarcimento del danno per la mancata rielezione, qualificando il patto parasociale come contratto a favore di terzo. La Suprema Corte ha precisato che il patto di sindacato ha efficacia obbligatoria e interna ai soli soci, non producendo effetti nei confronti della società o di terzi, salvo che risulti una volontà inequivoca di attribuire direttamente al terzo un diritto soggettivo.
La qualificazione come contratto a favore di terzo comporta conseguenze rilevantissime, quali l’irrevocabilità della stipulazione dopo l’adesione del terzo; pertanto, essa richiede un accertamento rigoroso della volontà dei soci di assumere un obbligo diretto verso l’estraneo, destinato a diventare elemento del sinallagma contrattuale. La semplice menzione del nome, del compenso e della durata della carica nel patto non è sufficiente, potendo trattarsi di mere regole comportamentali tra i soci.
La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui la sussunzione della fattispecie nell’art. 1411 cod. civ. è un giudizio di diritto, ma l’accertamento dell’intento negoziale è riservato al giudice del merito, il quale deve verificare se i soci abbiano previsto la facoltà di azione del terzo o un suo specifico interesse. Nella specie, la sentenza impugnata non aveva svolto alcuna indagine in tal senso, limitandosi a rilevare un mero vantaggio economico in capo all’amministratore.
Quanto alla pretesa nullità del patto per violazione degli artt. 2372 e 2383 cod. civ., la Corte l’ha esclusa, condividendo l’argomentare dei giudici di merito: il patto di sindacato ha effetti organizzativi del voto meramente interni e obbligatori, non ledendo il corretto funzionamento dell’organo assembleare e non incidendo sulla durata legale della carica. Il principio che riserva all’assemblea la nomina degli amministratori per non più di tre esercizi non è violato, non essendo i soci formalmente vincolati verso la società dall’impegno assunto sul piano parasociale.
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Nota della Redazione
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