La delibera che non autorizza interventi sui beni comuni non richiede i quorum delle innovazioni (Cass. civ. Sez. 2 n. 12101 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera dell’assemblea condominiale che si limiti a lasciare immutato lo status quo ante relativo all’utilizzazione o al godimento degli spazi comuni non viola la disciplina in materia di innovazioni. L’installazione di un’inferriata ad una finestra condominiale non costituisce innovazione e non richiede l’approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio, poiché attiene all’uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini. La mera esortazione rivolta a un condomino di installare un contatore nel rispetto della proprietà condominiale non integra un’autorizzazione a incidere su diritti individuali.
Il Fatto
Una condomina ha impugnato dinanzi al Tribunale la delibera assembleare del Condominio, relativamente ad alcuni punti dell’ordine del giorno, deducendone la nullità o l’annullabilità per difetto del quorum costitutivo e per illegittimità dell’oggetto. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della delibera per intero.
A seguito dell’impugnazione del Condominio, la Corte d’appello ha riformato la sentenza, rigettando la domanda. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il Tribunale avesse pronunciato ultra petita, dichiarando la nullità dell’intera delibera e non solo dei punti impugnati, e ha fornito una diversa interpretazione del contenuto dei punti contestati, escludendo che essi integrassero un’autorizzazione o un’innovazione. La condomina ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso. In relazione al primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di interesse, essendo la ricorrente concorde con l’assunto della sentenza impugnata circa i limiti della decisione del Tribunale, che riguardava i soli punti oggetto di impugnazione. Ha inoltre ribadito che la domanda di invalidità di una delibera per un determinato motivo non consente l’annullamento per altre ragioni o di delibere non impugnate, in quanto l’assemblea pone in essere deliberazioni ontologicamente distinte.
Quanto al secondo motivo, concernente l’interpretazione dei punti 2 e 3 dell’ordine del giorno, la Corte ha richiamato i canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ricordando che il ricorrente deve specificare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato. Ha quindi ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello, secondo cui la delibera non conteneva alcuna autorizzazione, ma un semplice invito al condomino a rispettare normativa e proprietà condominiale, senza alcun riferimento alla costituzione di una servitù sulla proprietà esclusiva della ricorrente. Ha infine precisato che, quando di una clausola sono possibili più interpretazioni, non è consentito dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata quella del giudice di merito, purché plausibile.
In ordine al terzo motivo, relativo all’installazione di un’inferriata su una finestra condominiale, la Corte ha affermato che tale attività non costituisce innovazione, non richiedendo la maggioranza qualificata dell’art. 1136, quinto comma, cod. civ. Essa attiene all’uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione. Ha valorizzato il dato che la delibera riguardasse, in realtà, il mero ripristino dell’inferriata, confermando l’esclusione della natura innovativa. Ha infine precisato che l’eventuale diritto del condomino a un uso più intenso del bene comune, ex art. 1118 cod. civ., deve essere accertato in un giudizio avente tale specifico oggetto nei confronti di tutti i condomini, e non in sede di impugnazione della delibera.
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Nota della Redazione
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