Cessione del quinto: rimborso anticipato e costi up-front secondo proporzionalità (ABF Collegio di Roma n. 3292 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., nel testo applicabile ai contratti stipulati prima del 25 maggio 2021, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring vanno ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). Le imposte non sono soggette a riduzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato in data 8.11.2017 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Ad aprile 2021 aveva estinto anticipatamente, ma solo in parte, il debito residuo, versando la somma di euro 20.066,15 in corrispondenza della rata 40 su 120.

A fronte di tale estinzione parziale, il ricorrente ha chiesto all’ABF l’equa restituzione degli oneri non maturati ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., per complessivi euro 1.800,00. L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini procedurali e, nel merito, ha sostenuto di aver correttamente rimborsato quanto dovuto per legge e contratto, chiedendo il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Richiamata la Sezione VI, Par. 1 delle Disposizioni ABF, che subordina il ricorso al preventivo reclamo e alla sua mancata definizione nel termine di 60 giorni, il Collegio rileva che la risposta dell’intermediario è datata 27/10/2025 e che il reclamo era pervenuto il 5/9/2025, mentre il ricorso è stato presentato il 18.11.2025. Il termine minimo risulta dunque rispettato e l’eccezione è superata.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 125-sexies t.u.b., attuativo dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, è stato interpretato dalla Corte di giustizia UE, causa C-383/18, nel senso che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 26525 del 2019, ha ritenuto tale principio immediatamente applicabile anche ai contratti anteriori.

Il Collegio dà poi conto della successione normativa: la sostituzione dell’art. 125-sexies t.u.b. a opera dell’art. 11-octies del decreto-legge n. 73/2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni transitorie con la sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2022 e la nuova disciplina intertemporale introdotta dall’art. 27 del decreto-legge n. 104/2023. Poiché il contratto è anteriore al 25 maggio 2021, si continua ad applicare il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525 del 2019, fermo restando che le imposte non sono soggette a riduzione.

Quanto ai criteri, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento: le parti possono declinare in modo differenziato i costi up-front, purché il criterio sia comprensibile al consumatore e proporzionale; in mancanza, si applica l’integrazione equitativa ex art. 1374 c.c. con il criterio del costo ammortizzato, analogo a quello degli interessi corrispettivi. Il Collegio ricorda di aver aderito a tale criterio con le decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 2020, estendendolo al compenso di intermediazione creditizia e ammettendo clausole che derogano al pro rata temporis per i costi recurring. Le commissioni di istruttoria, per il loro ammontare ingente, sono qualificate recurring secondo la decisione n. 10099 del 2021.

Applicando tali criteri, il Collegio quantifica in euro 897,64 il rimborso delle commissioni di istruttoria, da rapportare alla percentuale di debito estinta anticipatamente, pari al 94,33%. Il totale spettante è quindi di euro 846,74, arrotondato a euro 847,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Nel resto il ricorso è respinto, con condanna dell’intermediario al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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