Illegittimità della revocazione per identità di credito presupposta senza motivazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 24601 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetto da motivazione apparente, sindacabile in sede di legittimità, il decreto con cui il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, dichiara la revocazione per tardività dell’istanza di revocazione dell’ammissione e rigetta l’opposizione, laddove si limiti ad affermare l’evidenza dell’identità tra il credito insinuato dal secondo creditore e quello già ammesso a nome di altro creditore, senza confrontarsi con la circostanza che le rispettive domande indicano fonti diverse, quali una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un soggetto estraneo al processo da un lato e un contratto di sublocazione dall’altro. La dichiarazione di evidenza di una soluzione non equivale alla motivazione della stessa, difettando l’individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione sul punto decisivo.
Il Fatto
Il fallimento di una società proponeva insinuazione al passivo del fallimento di altra società per un credito di € 330.000, vantato a titolo di rimborso dei frutti civili generati da un immobile di cui aveva recuperato la proprietà tramite azione revocatoria nei confronti della società acquirente, che lo aveva locato e poi sublocato fino alla società poi fallita.
Il giudice delegato escludeva il credito, ritenendo che si trattasse del medesimo credito già ammesso al passivo su istanza della sublocatrice. Il fallimento proponeva opposizione, riducendo la domanda, e contestualmente istanza di revocazione dell’ammissione al passivo della sublocatrice, chiamata in causa. Il Tribunale rigettava l’opposizione e dichiarava inammissibile per tardività la revocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il tribunale aveva fondato la decisione sulla premessa che il Tribunale di Latina, accogliendo l’azione revocatoria, avesse condannato la sola società acquirente alla restituzione dei frutti civili, per poi concludere per l’identità del credito insinuato dal fallimento con quello già ammesso a nome della sublocatrice, senza offrire alcuna argomentazione.
Il tribunale non si è confrontato con la circostanza che la domanda del fallimento indica quale fonte del credito una sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un soggetto estraneo al processo, mentre il credito della sublocatrice era stato ammesso sulla base di un contratto di sublocazione, di cui il fallimento non è mai stato parte e di cui non ha inteso avvalersi con la domanda di insinuazione, non risultando invocata l’azione diretta del locatore ai sensi dell’art. 1595 c.c.
Il decreto risulta pertanto privo di un’effettiva motivazione rispettosa del minimo costituzionale, come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014, perché il suo contenuto non consente l’individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione sul punto decisivo. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbe i rimanenti e cassa con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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