Pignoramento presso terzi: la rinuncia del creditore non libera il terzo pignorato (ABF Collegio di Roma n. 4759 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pignoramento presso terzi, la rinuncia del creditore procedente trasmessa al terzo pignorato non è idonea a far cessare il vincolo sulle somme, perché non integra alcuna delle cause di inefficacia tipizzate dall’art. 543 c.p.c. e dall’art. 164 ter disp. att. c.p.c.. Il terzo è tenuto a liberare le somme solo quando riceve la comunicazione di avvenuto pagamento prevista dall’art. 543, sesto comma, c.p.c., oppure la dichiarazione di sopravvenuta inefficacia del pignoramento per decorrenza dei termini di iscrizione a ruolo. Fino a quel momento il mantenimento del blocco è legittimo e non genera responsabilità risarcitoria in capo all’intermediario.

Il Fatto

I ricorrenti riferiscono che il conto corrente cointestato è stato pignorato in data 18.09.2025 e che il 25.09.2025 la banca ha ricevuto la comunicazione della rinuncia al pignoramento da parte del creditore. Il 21.10.2025 il pignoramento si è estinto per mancata iscrizione della causa a ruolo; il conto è stato sbloccato solo il 30.10.2025.

I ricorrenti ritengono che lo svincolo potesse avvenire già alla data della rinuncia e chiedono il risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa, per i disagi connessi al ritardo. L’intermediario si difende sostenendo di aver bloccato le disponibilità a seguito della notifica dell’atto di pignoramento e di aver chiesto, il 30.09.2025, documentazione integrativa; eccepisce l’assenza di supporto probatorio sulla richiesta risarcitoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la sequenza dei fatti e individua la questione giuridica nel rapporto tra rinuncia al pignoramento e obblighi del terzo pignorato. Il punto di partenza è l’art. 543 c.p.c., che al quarto comma impone al creditore di iscrivere a ruolo il processo entro trenta giorni dalla consegna dell’atto di citazione, a pena di inefficacia del pignoramento; i commi successivi pongono a carico del creditore l’onere di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.

Il Collegio richiama anche l’art. 164 ter disp. att. c.p.c., secondo cui, quando il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine, il creditore ne fa dichiarazione al debitore e al terzo mediante atto notificato, e ogni obbligo del terzo cessa quando l’iscrizione non è stata effettuata nei termini di legge.

Il passaggio decisivo è però un altro. L’art. 543, sesto comma, c.p.c., applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, prevede che, se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo; in tal caso l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.

Nel caso di specie la rinuncia trasmessa alla banca il 25.09.2025 non conteneva alcuna comunicazione di avvenuto pagamento del debito, che è stato saldato solo il 30.10.2025 in esecuzione di un accordo transattivo. La rinuncia, dunque, era inidonea a far cessare l’efficacia del pignoramento e non imponeva all’intermediario di svincolare immediatamente le somme.

Il Collegio conclude che la banca ha legittimamente rimosso il vincolo solo dopo aver ricevuto, il 21.10.2025, la dichiarazione di sopravvenuta inefficacia ex art. 164 ter disp. att. c.p.c. per decorrenza dei termini di iscrizione a ruolo, provvedendo allo sblocco il 30.10.2025. Il ricorso è pertanto respinto, per assenza di profili di illegittimità nella condotta dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 543 c.p.c.

Tutte le 42 sentenze sull'art. 543 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *