Responsabilità da illegittimità del bando e mancata impugnazione degli atti conclusivi (TAR Puglia n. 537 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per illegittimo esercizio dell’attività provvedimentale, la parte che abbia impugnato la clausola escludente del bando e non abbia poi esteso l’impugnazione agli atti conclusivi della procedura, né abbia chiesto l’accertamento della loro caducazione per effetto dell’annullamento del bando, presta acquiescenza ai relativi effetti. Una simile condotta, contraria al principio di buona fede e al parametro della diligenza, recide il nesso causale ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 1223 cod. civ., rendendo manifestamente infondata la domanda risarcitoria. La perdita di chance è risarcibile solo se collegata alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato, non alla mera possibilità, e richiede la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere il pregiudizio in termini di certezza o elevata probabilità.
Il Fatto
La ricorrente, un confidi costituito in forma di cooperativa ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 269/2003, aveva impugnato davanti al TAR Puglia le deliberazioni di Giunta regionale con cui era stato approvato lo schema di avviso per l’accesso ai contributi in favore delle cooperative di garanzia, nella parte in cui richiedeva requisiti dimensionali ritenuti escludenti.
Con sentenza n. 77/2010 il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1867/2020, aveva riformato la pronuncia, riconosciuto l’interesse e accertato l’illegittimità delle clausole. Passata in giudicato quella decisione, la cooperativa ha agito per ottenere la condanna della Regione Puglia al risarcimento del danno, quantificato in oltre cinque milioni di euro, articolando la pretesa come perdita di chance e invocando gli artt. 2043 e 2041 cod. civ. e, in via gradata, la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso su due autonome ragioni. La prima muove da un dato documentale: la ricorrente ha prodotto la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva assegnato integralmente i contributi agli undici concorrenti ammessi. Rispetto a quegli atti conclusivi la cooperativa non ha proposto impugnazione, né ha attivato alcun rimedio per ottenere l’accertamento della loro caducazione a seguito dell’annullamento del bando.
Da qui la conclusione del Tribunale: la mancata impugnazione degli atti conclusivi integra una forma di acquiescenza ai relativi effetti. L’evento di danno ipotizzato, cioè la mancata percezione dei contributi, è dunque imputabile a una scelta precisa della ricorrente, che ha accettato le risultanze della procedura. Il collegamento tra condotta antigiuridica e conseguenze risarcibili risulta reciso.
Il Collegio richiama il principio espresso da TAR Puglia, Sez. II, n. 969 del 2021: l’art. 30 c.p.a. enuncia una regola di auto-responsabilità, per cui la condotta del danneggiato contraria a buona fede e diligenza, che produca danni altrimenti evitabili, interrompe il nesso causale richiesto dall’art. 1223 cod. civ. Ne deriva la manifesta infondatezza della domanda risarcitoria.
La seconda ragione, esposta in via subordinata, riguarda la perdita di chance. Il Tribunale richiama Cons. Stato, Sez. VII, n. 4184 del 2022: la chance è risarcibile solo quando il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato. Occorre la prova, anche presuntiva, di elementi oggettivi dai quali desumere il pregiudizio in termini di certezza o elevata probabilità, non di mera potenzialità.
Nel caso concreto la ricorrente ha affermato che, senza l’esclusione, avrebbe avuto una probabilità superiore al 50% di ottenere i contributi. L’assunto è rimasto indimostrato: né il ricorso né la perizia tecnica, dedicata essenzialmente alla quantificazione, contengono la prova documentale che, all’esito dell’esame dei requisiti soggettivi e degli elementi di valutazione della domanda, la cooperativa avrebbe presumibilmente partecipato alla distribuzione dei contributi. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1223 c.c. – Risarcimento del danno
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2041 c.c. – Azione generale di arricchimento
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2056 c.c. – Valutazione dei danni