Accorpamento plessi scolastici: difetto di interesse ad agire per docenti, ATA e genitori (TAR Campania n. 1799 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica, che accorpa plessi di un istituto comprensivo ad altri istituti, non determina di per sé alcuna lesione concreta e attuale della sfera giuridica del personale docente e ATA, il cui status giuridico e le cui condizioni contrattuali restano invariati, né dei genitori degli alunni, non subendo costoro alcuna variazione dell’offerta formativa. La mera riorganizzazione amministrativa degli istituti non integra quel pregiudizio personale, attuale e concreto che l’art. 100 c.p.c. e l’art. 39 c.p.a. esigono quale condizione dell’azione. Il ricorso collettivo proposto da soggetti portatori di posizioni giuridiche differenziate è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire, restando assorbita ogni ulteriore questione in rito.
Il Fatto
Con delibera della Giunta regionale n. 816 del 29.12.2023, confermata dalla successiva delibera n. 11 del 10.01.2024, la Regione Campania ha approvato il dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2024/2025, accorpando i cinque plessi originariamente facenti capo al secondo Circolo Didattico di San Giuseppe Vesuviano: due alla scuola media statale e tre all’istituto comprensivo.
Ottantuno persone fisiche, qualificatesi come docenti, personale ATA e genitori degli alunni, hanno impugnato le delibere regionali, gli atti presupposti e la nota ministeriale di avvio della procedura di opzione, lamentando lo smembramento dell’istituto e la non conformità del piano ai criteri del decreto interministeriale n. 127/2023. Costituitisi la Regione, il Comune, il Ministero e la Città Metropolitana di Napoli, il Tribunale ha accolto l’eccezione di estraneità di quest’ultima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul profilo dell’interesse ad agire, ritenendolo dirimente e tale da consentire di soprassedere sulla questione, ancora più a monte, dell’ammissibilità del ricorso collettivo a fronte di posizioni giuridiche differenziate. Richiama il principio secondo cui la proposizione congiunta dell’impugnativa da parte di più soggetti rappresenta una deroga al generale principio della separata azione del singolo titolare dell’interesse, ed è soggetta a stringenti requisiti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, n. 6174 del 2020; Cons. St., sez. V, n. 3725 del 2017).
Sul piano sostanziale, il Tribunale distingue tra legittimazione a ricorrere e interesse ad agire, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7619 del 2024 e l’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021. L’interesse deve essere personale, attuale e concreto, identificandosi con il bisogno di tutela giurisdizionale, secondo la definizione di Cons. Stato, Sez. II, n. 6960 del 2024.
Quanto al personale docente e ATA, l’accorpamento non modifica lo status giuridico né incide sulle condizioni contrattuali del rapporto di lavoro: la facoltà di optare per la sede di servizio non costituisce pregiudizio attuale, ed è comunque riferita solo ai lavoratori e non ai genitori. Quanto a questi ultimi, non si registra alcuna variazione dell’offerta formativa, e la distanza logistica della sede principale non vale, da sola, a integrare una lesione concreta dell’interesse legittimo pretensivo al servizio scolastico pubblico.
Nessuno dei ricorrenti ha quindi dimostrato la sussistenza dell’interesse, né nel ricorso né nel corso del giudizio, pur a fronte dell’eccezione di rito e del rilievo già espresso in sede cautelare, con il rigetto confermato in appello. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese in favore della Regione e compensazione nei confronti della Città Metropolitana estromessa.
Nota della Redazione
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