Nullità della sentenza per motivazione apparente e giurisdizione sul canone concessorio (Cons. Stato n. 9115 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza affetta da motivazione apparente, ossia tautologica, superficiale o riferibile a fatti e circostanze non pertinenti, è nulla e impone il rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., in particolare quando abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso in base a un errore palese, omettendo integralmente l’esame del merito. La legittimazione ad agire avverso un avviso di pagamento sussiste in capo al destinatario dell’atto impositivo, a prescindere dall’accertamento della titolarità del titolo concessorio. Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, identificato in funzione della causa petendi: appartiene alla giurisdizione amministrativa la controversia che contesti l’esercizio di un potere autoritativo e regolamentare di imposizione del canone in presenza di un rapporto concessorio, non la mera corresponsione di indennità, canoni e corrispettivi devoluta al giudice ordinario dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente impugna due avvisi di pagamento del canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per la concessione e l’utilizzo di spazi e aree pubbliche, relativi agli anni 2014 e 2015, per un importo di € 18.061,25 per ciascuna annualità. Contesta anche il presupposto regolamento comunale istitutivo del canone e le relative tariffe. Secondo la società, l’imposizione unilaterale incide sull’equilibrio contrattuale della concessione sottoscritta nel 2005.
Il Comune eccepisce il difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la ricorrente non sia l’originaria parte del contratto ma una società subentrante per cessione di ramo d’azienda, e il difetto di giurisdizione. Il TAR Lazio dichiara il ricorso inammissibile per entrambi i profili. La società appella.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio ritiene fondata la censura. La statuizione che nega la legittimazione per assenza di titolo concessorio, con rinvio all’esito di un diverso giudizio, è palesemente errata e riferita a una fattispecie non pertinente. La sussistenza del titolo non rileva ai fini della legittimazione: è sufficiente che la società sia destinataria dell’atto restrittivo della propria sfera patrimoniale. Ove poi fosse fondato il rilievo del Comune, l’avviso sarebbe illegittimo perché rivolto al soggetto sbagliato, con conseguente conferma della legittimazione e dell’interesse ad agire.
Il primo giudice ha escluso la legittimazione con motivazione apparente, omettendo l’esame dei motivi di ricorso. Ricorrono quindi i presupposti di nullità della sentenza e della rimessione al primo giudice ex art. 105 c.p.a., in linea con l’orientamento dell’Adunanza plenaria n. 10 e n. 11 del 2018 e delle pronunce Ad. Plen. n. 16 del 2024 e Ad. Plen. n. 10 del 2025.
Sul secondo motivo, la Corte rileva anzitutto l’intrinseca contraddittorietà del capo impugnato, che dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario richiamando l’art. 133, lett. b), c.p.a., che la devolve al giudice ordinario. La declaratoria è comunque errata nel merito.
La giurisdizione si determina sulla base della domanda, guardando al petitum sostanziale e alla natura della posizione dedotta, secondo i fatti allegati. La ricorrente contesta la modifica unilaterale del rapporto concessorio mediante esercizio del potere regolamentare, di cui gli avvisi sono atti applicativi. Ciò che si contesta è il potere autoritativo di imposizione in presenza di un rapporto concessorio, non la mera corresponsione di canoni devoluta al giudice ordinario.
Richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato n. 3740 del 2015), la Corte esclude la giurisdizione ordinaria quando venga in contestazione l’esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, in punto di an debeatur e di criteri del quantum debeatur, e non il suo mero calcolo aritmetico. Sussiste pertanto la giurisdizione esclusiva amministrativa. L’appello è accolto, la sentenza annullata, la causa rimessa al primo giudice; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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