Messa in sicurezza sismica di opere abusive e obblighi del Genio Civile (TAR Campania n. 2 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine impartito dal Genio Civile di rendere conformi alle norme antisismiche opere edilizie abusive costituisce atto dovuto a tutela della pubblica e privata incolumità e prescinde dalla natura abusiva del manufatto. Il carattere abusivo dell’opera e la sua non conformità alle norme antisismiche seguono percorsi distinti, rimessi ad Amministrazioni diverse e a rimedi autonomi. L’adozione delle misure di messa in sicurezza, in quanto imposta dalla legge e immediatamente attuabile, non richiede motivazione sull’attualità e sulla prevalenza dell’interesse pubblico. La doverosità e l’improcrastinabilità degli interventi escludono la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, sussistendo le particolari esigenze di celerità richiamate dall’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria, nel Comune di Torre del Greco, di un appartamento con sottostante cantina, ricevuto in donazione e realizzato in forza di concessione edilizia del 1964. Su un fabbricato di maggiore consistenza il dante causa aveva presentato nel 1985 due istanze di condono edilizio ai sensi della legge n. 47 del 1985, per opere eseguite senza titolo.

Nel febbraio 2021 il Comune ha adottato due ordinanze di demolizione, una ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e l’altra ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione a un manufatto in muratura, frazionamenti, tettoie, una scala in ferro, cancellate e un pergolato. Pendente il giudizio avverso tali ordinanze, il Genio Civile di Napoli ha emesso due ordinanze di sospensione lavori, impugnate con il ricorso in esame per difetto di motivazione, violazione del divieto di ordinare interventi su immobili ritenuti illegittimi e omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale chiarisce anzitutto la funzione dei provvedimenti impugnati: essi dispongono che le opere abusive esistenti, ove non ancora demolite e finché ciò non avvenga, siano rese conformi alla normativa antisismica, affinché non costituiscano pericolo per la pubblica e privata incolumità. Tale funzione è presidiata dal Genio Civile e prescinde dalla natura abusiva dell’opera.

Il carattere di abusività e la non conformità alle norme antisismiche seguono percorsi distinti e sono soggetti a rimedi di competenza di Amministrazioni diverse, ciascuna portatrice di una determinata categoria di interessi.

Nel merito, la censura di difetto di motivazione non è fondata: l’adozione di misure a tutela della pubblica e privata incolumità costituisce atto dovuto e deve essere attuata immediatamente per legge, come previsto dall’art. 6 della legge regionale n. 9 del 1983. Non vi era dunque necessità di argomentare sull’attualità, sull’indifferibilità e sulla prevalenza delle ragioni di interesse pubblico sottese al provvedimento repressivo.

Quanto al secondo motivo, il richiamo alle norme e alla giurisprudenza che vietano al privato di perpetuare l’abuso mediante ulteriori interventi non autorizzati è del tutto improprio: nel caso in esame si tratta di interventi di messa in sicurezza obbligatori per legge, ordinati non nell’interesse del proprietario bensì nel superiore interesse della difesa del territorio dal rischio sismico.

Infine, la doverosità e l’improcrastinabilità degli interventi di messa in sicurezza sismica escludono la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 contempla espressamente le particolari esigenze di celerità quali cause che rendono pleonastica la comunicazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese in favore della Regione e compensazione verso il Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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