Valutazione attività didattica e obbligo di motivazione nel concorso universitario (TAR Toscana n. 278 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per il reclutamento di ricercatori universitari, la commissione esaminatrice è tenuta a valutare l’attività didattica dei candidati secondo criteri logici, ragionevoli e imparziali, riconducendo i titoli e gli incarichi documentati nel curriculum alle voci pertinenti del bando. Il disconoscimento totale del valore di un incarico di docenza universitaria, continuativo e pertinente al settore concorsuale, integra eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria, non potendo la mancata indicazione dei CFU o del numero di ore e studenti condurre all’azzeramento del punteggio. La commissione non può colmare con operazioni ricostruttive o deduttive le lacune del curriculum, né attivare il soccorso istruttorio, prevalendo l’autoresponsabilità del candidato e la par condicio tra i concorrenti. L’incompatibilità del commissario di concorso universitario rileva solo in presenza di un vero e proprio sodalizio professionale con il candidato.
Il Fatto
La ricorrente, medico assegnista di ricerca e professore aggiunto presso un’università estera, partecipava alla selezione indetta dall’Università di Pisa per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L. n. 240/2010, nel settore concorsuale dell’Endocrinologia. Collocatasi seconda con un distacco di meno di un punto dalla vincitrice, impugnava gli atti della selezione e, con motivi aggiunti, le delibere di chiamata.
La ricorrente contestava la mancata valorizzazione di numerosi titoli, l’erronea valutazione dell’attività didattica rispetto alla controinteressata, il trattamento delle presentazioni a congresso e delle pubblicazioni, nonché la mancata astensione di un commissario che aveva in precedenza attestato il ruolo della vincitrice in uno studio clinico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio precisa in via preliminare che, essendo la ricorrente ammessa alla seconda fase, i criteri applicabili sono quelli analitici di attribuzione finale dei punteggi. Il distacco inferiore a un punto supera la c.d. prova di resistenza e radica l’interesse al ricorso.
Quanto all’attività didattica, il Tribunale ritiene fondato il motivo nella parte relativa all’omessa valutazione dell’incarico di Adjunct Professor con qualifica di Docent in Metabolic Research, titolo pertinente al settore concorsuale e indicato nel curriculum. La commissione avrebbe dovuto ricondurlo alle voci del punto 2 dell’Allegato A, riconoscendo almeno un punto. Parimenti ingiustificata è la mancata valorizzazione dei cicli di lezioni svolti per sei anni accademici consecutivi presso una scuola di specializzazione e un centro di ricerca universitario, attività riconducibile alle voci sulla responsabilità di insegnamenti o sul coordinamento di moduli. La mancata indicazione dei CFU non preclude l’attribuzione, poiché lo stesso Allegato A prevede che, in difetto, si assuma 1 CFU per insegnamento.
Il Collegio stigmatizza l’assimilazione di dette attività alla didattica integrativa, da cui era derivata una valutazione comparativa sfavorevole alla ricorrente. L’attività didattica complessivamente considerata non risulta pertanto valutata secondo criteri logici, ragionevoli e imparziali.
Le altre censure sono respinte. La commissione non può colmare con operazioni ricostruttive la mancata indicazione del ruolo di primo o ultimo autore delle presentazioni a congresso, né attivare il soccorso istruttorio, in ossequio all’autoresponsabilità e alla par condicio. Sulle incompatibilità, richiamando il precedente del TAR Toscana, Sez. I, n. 837 del 2023, si esclude che meri rapporti di collaborazione scientifica integrino il sodalizio professionale. Gli atti impugnati sono annullati in parte qua, con rinnovo della valutazione da parte della stessa commissione.
Nota della Redazione
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