DASPO: identificazione incerta e difetto di prova del fatto (TAR Piemonte n. 231 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è misura di prevenzione con funzione anticipatoria, la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale del destinatario. La sua motivazione si fonda su una logica probabilistica del “più probabile che non” e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti. L’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel bilanciamento tra interesse pubblico all’ordine e sicurezza e libertà di accesso agli stadi. Il provvedimento è però legittimo solo se la motivazione dà conto di un quadro indiziario univoco ed evidente: ove l’identificazione del destinatario non risulti certa né probabile, il provvedimento è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, tifoso di una società calcistica, si era recato allo stadio per assistere a un incontro di campionato. Al termine della partita gli è stato notificato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, adottato dal Questore sul presupposto che egli avrebbe danneggiato i seggiolini degli spalti, sganciandoli e lanciandoli verso il settore occupato dalla tifoseria di casa.
Con ricorso notificato il 25 febbraio 2025 e depositato il 7 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti connessi chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare. Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6 della legge 401/1989 e l’eccesso di potere. Sostiene che l’identificazione non sarebbe avvenuta correttamente, che mancherebbe la prova del danneggiamento e del lancio dei seggiolini e che il provvedimento sarebbe sproporzionato sotto il profilo spaziale e temporale.
Il Collegio richiama la natura del DASPO: misura con funzione preventiva, incentrata su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato. La motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma una dimostrazione basata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti.
Da ciò deriva un’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione dell’inaffidabilità del soggetto, con equo bilanciamento tra interesse pubblico alla tutela dell’ordine e interesse privato ad accedere liberamente agli stadi. Il provvedimento resta legittimo solo se la motivazione dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente.
Nel caso concreto il Collegio conferma la decisione cautelare: l’amministrazione non ha correttamente applicato tali principi. Raffrontando la fotografia che ritrae il ricorrente al tornello con il filmato della videosorveglianza, non emergono elementi univoci per la sua identificazione. Il filmato mostra un soggetto piegare ripetutamente un seggiolino e poi un appoggiatesta, mentre altri tifosi si aggirano con appoggiatesta staccati. Le immagini sono però poco nitide e, in assenza di ulteriori elementi, l’identificazione non può dirsi certa né probabile.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.