Unità di cura RD3 plurime nella RSA e divieto di motivazione postuma (TAR Campania n. 1102 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di allocare più unità di cura della stessa tipologia nella medesima struttura RSA opera esclusivamente per le unità R2, non essendo rinvenibile alcun elemento ostativo alla coesistenza di più unità RD3 nel rispetto degli altri parametri dimensionali previsti dalla disciplina regionale. Nel processo amministrativo l’integrazione della motivazione in sede giudiziale è ammissibile solo se effettuata mediante atti del procedimento, ove gli elementi istruttori consentano di ricostruire le concrete ragioni della determinazione, oppure attraverso un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile l’integrazione postuma offerta dall’amministrazione nei soli scritti difensivi, atteso che il provvedimento deve essere motivato all’atto della sua emanazione e nella naturale sede procedimentale. L’annullamento consegue alla sola fondatezza della censura di difetto di motivazione, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce nel territorio dell’ASL Caserta un centro di residenza sanitaria assistenziale accreditato per 120 posti letto in classe RD3 e per 48 posti in classe R3. Ai fini dell’adeguamento ai DD.CC.AA. n. 97/2018 e n. 74/2019, ha presentato alla Regione Campania domande di accreditamento e un progetto di rimodulazione articolato in due unità di cura RD3, ciascuna composta da tre moduli.
L’ASL Caserta ha contestato la compatibilità del progetto con i requisiti regionali, sostenendo l’impossibilità di allocare più unità RD3 nella stessa struttura e la permanenza di 168 posti letto. Il Comune, dopo l’avvio del procedimento, ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio per tre moduli dell’unità RD3, per 60 posti letto, con termine di 120 giorni per l’adeguamento. La ricorrente ha impugnato anche la riduzione del tetto di spesa assegnato per l’anno 2025. Respinta la domanda cautelare, la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo sostanziale, relativo alla possibilità di allocare più unità di cura RD3 nella medesima struttura. Dalla lettura dell’Allegato 1 al DCA n. 74/2019 emerge che la struttura RSA è articolata in una o più unità di cura, anche di diversa tipologia, e che in ciascuna struttura può essere prevista solo una unità di cura R2. La prescrizione negativa è dunque riferita esclusivamente alle R2, senza alcuna analoga interdizione per le RD3.
Il Tribunale ritiene pertanto più corretta l’interpretazione offerta dalla ricorrente, atteso che le disposizioni richiamate non contengono alcun elemento ostativo alla presenza di più unità RD3 nella stessa struttura, purché siano rispettati gli altri parametri previsti. Su questo punto la censura di difetto di istruttoria risulta fondata.
Il profilo decisivo è però processuale. Nella memoria di costituzione l’amministrazione ha addotto un argomento nuovo a sostegno del rigetto dell’istanza: la permanenza di locali e servizi in condivisione tra le due unità di cura, quali mensa, cucina, spazio polivalente, atrio di attesa, direzione sanitaria e depositi, impedirebbe la materiale divisione della struttura. Si tratta di un motivo espresso per la prima volta negli scritti difensivi e mai comunicato alla ricorrente nelle interlocuzioni procedimentali, pur aventi ad oggetto le criticità del progetto.
Richiamando l’orientamento per cui l’integrazione in sede giudiziale è ammissibile solo mediante atti del procedimento o con un autonomo provvedimento di convalida, il Collegio esclude che la relazione istruttoria richiamata dall’ASL possa svolgere tale funzione. Essa è stata indicata solo nella memoria e mai depositata in atti, né il suo contenuto è stato previamente portato a conoscenza della ricorrente.
La motivazione così introdotta è pertanto inammissibile, poiché l’amministrazione deve motivare il provvedimento all’atto della sua emanazione e nella sede procedimentale. Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati sono annullati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione intenderà adottare. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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