Cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese per omessa notifica del titolo presso la sede legale (TAR Lombardia n. 3630 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento delle somme oggetto di condanna, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere. La notifica del titolo esecutivo, ai fini della decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, deve essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, il cui indirizzo di posta elettronica certificata va estratto dal Registro delle PP.AA.; l’omessa notifica nelle forme prescritte costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Gli istanti, docenti, agivano per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecco che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere loro le somme liquidate mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa, sicché gli interessati proponevano ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva depositato una relazione attestante il pagamento delle somme dovute e che la difesa degli istanti aveva confermato l’avvenuto accredito della carta docente nel mese di febbraio 2026. Alla luce di tale circostanza, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse alla decisione nel merito della domanda di ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato l’orientamento secondo cui il ricorso sarebbe stato inammissibile in ragione della notifica del titolo esecutivo non effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, come imposto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, per la decorrenza del termine dilatorio. L’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione avrebbe dovuto essere estratto dal Registro delle PP.AA., mentre la notifica era avvenuta presso altri uffici. Tale irregolarità ha integrato i giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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