Il ricalcolo del prelievo latte previsto dall’art. 10-bis d.l. n. 69/2023 priva di effetto le comunicazioni AGEA precedenti e determina l’improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 1144 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza dell’art. 10-bis del decreto-legge n. 69/2023, introdotto in recepimento delle pronunce della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare nel settore delle quote latte, determina l’inefficacia ex lege delle comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. L’Amministrazione è tenuta a rideterminare il prelievo sulla base dei nuovi parametri e degli interessi decorrenti dal 27 giugno 2019, con la conseguenza che il ricorso avverso il precedente provvedimento di ricalcolo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.
Il Fatto
L’azienda agricola ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’AGEA ha ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna 2004/2005. Tale ricalcolo era stato effettuato in esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato che, disapplicando il meccanismo di compensazione nazionale e seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia nella sentenza C-348/18, aveva annullato le pregresse comunicazioni sui risultati delle compensazioni. All’esito del nuovo calcolo, l’azienda aveva tuttavia visto peggiorare la propria esposizione debitoria e aveva quindi proposto ricorso, articolando plurime censure avverso il provvedimento di ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023 ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Tale disposizione incide direttamente sull’oggetto del contendere, essendo il provvedimento impugnato una di quelle comunicazioni che la norma ha reso inefficaci ex lege.
La nuova disciplina ha contestualmente previsto che l’Amministrazione debba procedere a una rideterminazione del prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti, applicando gli interessi solo dal 27 giugno 2019, data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia che hanno orientato il nuovo criterio di calcolo.
Alla luce di tale quadro normativo, il Tribunale ha ritenuto venuto meno l’interesse dell’azienda ricorrente all’annullamento del provvedimento, ormai privo di effetti giuridici per volontà del legislatore. La declaratoria di improcedibilità è stata pertanto adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm..
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità e la complessità della vicenda, caratterizzata da successivi interventi legislativi che hanno ridisegnato il quadro normativo di riferimento nel corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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