Il Comune proprietario del terreno franato deve provvedere anche senza fondi (TAR Lazio n. 15388 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione comunale proprietaria del terreno e della strada interessati da un evento franoso è titolare di un obbligo di provvedere in ordine alla messa in sicurezza, alla rimozione dei massi e al ripristino dello status quo ante, desumibile dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle competenze in materia di manutenzione e difesa del suolo. La carenza di risorse finanziarie non integra ragione giustificativa dell’inerzia, né elemento ostativo al dovere di pronunciarsi. Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice condanna l’ente all’adozione di un provvedimento espresso entro un termine perentorio e nomina un commissario ad acta. Resta riservata all’Amministrazione la valutazione discrezionale sul contenuto delle determinazioni e sulle modalità tecniche degli interventi. La domanda risarcitoria è inammissibile se la parte non allega e prova gli elementi costitutivi della responsabilità.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari, per via successoria, di un immobile adibito ad abitazione sito nel territorio di un Comune laziale. A monte dell’edificio, lungo la strada vicinale confinante con il muro perimetrale della proprietà, un movimento franoso ha provocato il distacco di massi di grosse dimensioni: alcuni hanno raggiunto il muro, distruggendolo. Con ordinanza contingibile e urgente adottata ex art. 54, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, il Sindaco ha chiuso al transito la strada e interdetto l’uso dell’abitazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Dopo un sopralluogo congiunto con la Regione e ripetute diffide, il Comune ha comunicato di avere attivato le procedure per ottenere un contributo, dichiarando di non disporre delle risorse finanziarie necessarie. È rimasto poi inerte. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota e la condanna alla messa in sicurezza del terreno, alla rimozione dei massi e al ripristino, oltre al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica con precisione l’oggetto del giudizio: non si contesta la legittimità dell’ordinanza sindacale, ma l’inerzia successiva dell’ente nell’adozione delle misure necessarie alla rimessa in pristino. La controversia riguarda dunque un’obbligazione pubblica di facere, azionata ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm.
Il presupposto fattuale è incontestato: il terreno franato e la strada vicinale sono di esclusiva proprietà comunale. Tale circostanza è decisiva, perché radica in capo all’ente una posizione di dominio sulla situazione materiale che ha cagionato il pregiudizio. Le diffide documentano la formale rappresentazione dell’inaccessibilità dell’abitazione e il sollecito all’adozione degli interventi.
A fronte di ciò, l’Amministrazione ha opposto soltanto la carenza di risorse finanziarie. Il TAR esclude che tale allegazione valga come elemento ostativo o giustificativo dell’inadempimento. L’obbligo di provvedere discende dai principi generali dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle specifiche competenze dell’ente in materia di manutenzione, messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture interessate dal dissesto.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Collegio condanna il Comune all’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando contestualmente un commissario ad acta nel Prefetto del capoluogo di provincia, o in un suo delegato, con identico termine. Il giudice chiarisce però di non potersi sostituire all’Amministrazione nella valutazione del contenuto discrezionale delle determinazioni e delle modalità tecniche di esecuzione: l’accoglimento investe il dovere di provvedere, non il merito delle scelte.
La domanda risarcitoria è respinta. Pur accertata l’illegittimità dell’inerzia, la parte non ha dedotto alcun elemento in ordine ai profili costitutivi della responsabilità, limitandosi a una affermazione generica. Le spese sono compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune.
Nota della Redazione
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