Silenzio sull’accesso e sopravvenuta ostensione dei documenti: ricorso improcedibile (TAR Toscana n. 317 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, la sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta nel corso del processo determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il principio opera quando l’amministrazione abbia versato in atti tutti i documenti oggetto dell’istanza e il ricorrente, pur insistendo nelle originarie conclusioni, non specifichi in relazione a quali documenti il proprio interesse conoscitivo sia rimasto insoddisfatto. In tal caso il thema decidendum non attiene più all’obbligo di provvedere, ma alla verifica dell’effettiva e completa soddisfazione della pretesa ostensiva, che il giudice compie sulle produzioni documentali delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura di Firenze l’esibizione della documentazione relativa al procedimento sfociato nel decreto del Questore di respingimento dell’istanza di nuovo rilascio del porto di fucile uso caccia. A fronte di un riscontro solo parziale, l’interessato aveva reiterato la richiesta con successiva PEC, rimasta senza risposta. Da qui il ricorso per l’annullamento del silenzio/rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e della nota di parziale accoglimento, con contestuale domanda di accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia degli atti e di ordine di esibizione alle amministrazioni intimate.
Con ordinanza del 17 gennaio 2025 il Collegio aveva ordinato alla Questura e alla Prefettura di Firenze il deposito di una relazione. Il Ministero dell’Interno ha depositato la relazione unitamente a ulteriore documentazione. All’udienza in camera di consiglio l’Avvocatura ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente ormai ottenuto l’ostensione di quanto richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in concreto le produzioni documentali delle amministrazioni resistenti e ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Avvocatura. Il ricorrente, infatti, ha ottenuto le due dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti nelle date indicate, mentre il Ministero ha depositato in giudizio tutti gli atti del fascicolo personale correlato al procedimento amministrativo concluso con il decreto del Questore.
Tra i documenti versati in atti figurano la nota della Questura e quella del Commissariato di P.S. oggetto dell’istanza di accesso, nonché il verbale della Prefettura di consegna documenti, dal quale risulta che il ricorrente ha visionato il fascicolo contenente l’istruttoria relativa al ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento del Questore.
A fronte di tali evidenze, il ricorrente si è limitato a insistere nelle originarie conclusioni, senza specificare in relazione a quali documenti il proprio interesse conoscitivo sia rimasto insoddisfatto. La Corte ne trae la conseguenza che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come correttamente eccepito dalla difesa erariale.
Il giudice amministrativo, in materia di accesso, non si limita a prendere atto dell’eccezione, ma verifica l’effettiva completezza dell’ostensione sulle produzioni processuali. Il richiedente che assuma la persistenza di un interesse residuale ha l’onere di individuare i documenti ancora non ostesi: l’insistenza generica nelle conclusioni originarie non è sufficiente a contrastare l’eccezione di sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell’intervenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.