Il militare deve comunicare le denunce sporte per fatti di servizio (Cons. Stato n. 5227 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del militare di dare sollecita comunicazione al proprio comando, ai sensi dell’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010, riguarda tutti gli eventi in cui il militare è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, comprese le denunce-querele sporte per fatti attinenti al rapporto di servizio e a quello gerarchico. La previsione tutela l’Amministrazione militare e non il dipendente, imponendo alla scala gerarchica di valutare con tempestività la rilevanza dell’evento comunicato. Non sussiste alcuna compressione del diritto di difesa, poiché al militare non è precluso sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria. La disciplina sul whistleblowing non è applicabile alla segnalazione che risponda a interessi essenzialmente personali, attinenti alla gestione del proprio rapporto di lavoro o a rivendicazioni verso i superiori. È dunque inammissibile la questione di legittimità costituzionale che presupponga l’applicabilità della tutela del segnalante a una vicenda che ne è estranea.

Il Fatto

Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri riceveva dal Comandante di Compagnia una sanzione disciplinare di corpo di cinque giorni di consegna di rigore. L’addebito riguardava l’omessa informazione al Comando di due denunce-querele presentate nei confronti di altri militari per fatti attinenti al servizio. Le denunce erano state sporte, la prima presso la Compagnia della Guardia di Finanza e la seconda presso la Procura Militare, e l’Amministrazione ne apprendeva l’esistenza solo incidentalmente e con grave ritardo. Respinto il ricorso gerarchico, il militare impugnava gli atti davanti al TAR Molise, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando tra l’altro la tardività del procedimento, l’insussistenza dei presupposti dell’obbligo di comunicazione e la riconducibilità dei fatti alla tutela del segnalante.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla durata del procedimento, richiama l’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010, secondo cui il procedimento deve essere instaurato senza ritardo dalla conoscenza dell’infrazione. La clausola impone una ragionevole prontezza, contemperando l’esigenza di ponderata valutazione con quella di non comprimere la difesa dell’incolpato. L’avvio, avvenuto a circa tre mesi dal primo nulla osta della Procura e a poco più di un mese dall’acquisizione del decreto di archiviazione, rispetta il parametro, in linea con Cons. Stato, Sez. II, n. 3720 del 2022.

Nel merito, la Corte chiarisce che l’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010 tutela l’Amministrazione militare rispetto a eventi potenzialmente pregiudizievoli che siano noti al militare. Le denunce sporte riguardavano specificamente fatti di servizio, presentate verso altri militari per condotte riconducibili ad adempimenti istituzionali, con espressa indicazione del proprio ruolo e della propria appartenenza all’Arma. Sussistono quindi le condizioni per applicare la disciplina militare ex art. 1350, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 66/2010. Quanto all’art. 1466 del medesimo decreto, il procedimento non ha mai compresso un diritto: al militare è stato contestato solo l’inadempimento dell’obbligo di comunicazione, non l’aver denunciato.

La Corte esclude poi l’applicabilità della disciplina del whistleblowing. Le condotte segnalate non presentano alcun abuso o finalità di vantaggio personale del segnalato, e gli stessi decreti di archiviazione hanno escluso la sussistenza dei reati. La prima denuncia aveva ad oggetto un preteso abuso d’ufficio nella compilazione di un ordine di servizio, la seconda una condotta asseritamente ingiuriosa: si tratta di contestazioni strumentali al soddisfacimento di scopi personali, inerenti al rapporto di lavoro, rispetto alle quali la disciplina richiamata è inconferente. La Corte richiama in proposito Cass. civ., Sez. lav., n. 1880 del 2025, Cons. Stato, Sez. VI, n. 28 del 2020 e Cons. Stato, Sez. II, n. 8150 del 2021, oltre all’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 24/2023.

Nel rigettare l’eccezione di costituzionalità, la Corte ne rileva il difetto di rilevanza: in radice non trova applicazione la normativa sulle segnalazioni, con conseguente irrilevanza dei parametri evocati. L’obbligo di comunicazione assolve alla ragionevole ratio di notiziare l’Amministrazione dei fatti che incidono sull’immagine e sul regolare funzionamento dei presidi, senza ledere il diritto di difesa né la segretezza della corrispondenza, poiché la denuncia ha per sua natura destinazione pubblica. Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte lo esclude perché la questione attiene a norme interne e a circostanze di fatto, richiamando i criteri Cilfit e la giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla acte clair.

La sanzione è infine ritenuta congrua e motivata, avendo il Comandante considerato i criteri dell’art. 1355 del d.lgs. n. 66/2010 e i precedenti disciplinari. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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