Obbligo di comunicazione del militare e inapplicabilità della tutela whistleblowing (Cons. Stato n. 5228 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni disciplinari di corpo, la clausola “senza ritardo” di cui all’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010 impone una contestazione dell’addebito improntata a ragionevole prontezza, contemperando l’esigenza di ponderata valutazione dell’amministrazione con quella di non compromettere la difesa dell’incolpato; il termine decorre dalla piena conoscenza dell’infrazione. L’art. 748, comma 5, lett. b), del d.P.R. n. 90/2010 impone al militare di comunicare sollecitamente al Comando gli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio, comprensivi delle denunce-querele attinenti al rapporto di servizio e a quello gerarchico. La tutela del whistleblowing (art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, oggi d.lgs. n. 24/2023) non opera quando la segnalazione sia strumentale al soddisfacimento di interessi essenzialmente personali o di rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro. Ne consegue la legittimità della sanzione e l’irrilevanza della questione di costituzionalità e del rinvio pregiudiziale, per difetto di rilevanza.

Il Fatto

Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, in servizio presso una stazione, tra il gennaio 2018 e il gennaio 2019 presentava numerose denunce-querele nei confronti di superiori e colleghi, per fatti attinenti al servizio e ai connessi procedimenti sanitari, disciplinari e d’impiego, senza informare il Comando di appartenenza.

L’amministrazione, venuta incidentalmente a conoscenza dei procedimenti penali, gli contestava la violazione degli artt. 713, 717, 748, comma 5, lett. b), e 751, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, in combinato disposto con gli artt. 1346 e 1355 del d.lgs. n. 66/2010, irrogando dieci giorni di consegna di rigore. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il TAR Molise rigettava il ricorso; proposto appello, la causa giungeva in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo ai tempi del procedimento, rileva che il Comandante di Corpo ha avuto piena cognizione dell’illecito solo quando l’Autorità giudiziaria ha reso disponibile la richiesta di archiviazione, il 28 giugno 2019. La delega di indagini del marzo 2019 era diretta alla sola richiesta di generalità e non alle querele del militare: il procedimento rispetta quindi gli artt. 1392 e 1398 del d.lgs. n. 66/2010, secondo l’insegnamento Cons. Stato, Sez. II, n. 3720 del 2022.

Sul contraddittorio, la contestazione del 26 luglio 2019 individua con precisione il fatto; le memorie difensive del settembre 2019 dimostrano l’effettivo esercizio delle garanzie. Il differimento della seduta per legittimo impedimento è facoltà di cui l’incolpato non si è avvalso, come attestato dal verbale; la presenza del difensore d’ufficio ha comunque assicurato la difesa.

Sul terzo motivo, la Corte osserva che l’art. 748, comma 5, lett. b) tutela l’amministrazione militare rispetto a eventi potenzialmente deleteri per i compiti istituzionali. Le denunce, presentate nei confronti di altri militari per condotte riconducibili ad adempimenti istituzionali e con indicazione del proprio ruolo, incidono sul servizio e sul rapporto gerarchico; l’omessa informativa non è coperta dall’art. 1466 del d.lgs. n. 66/2010. È inconferente il richiamo alla Corte cost. n. 229 del 2018, pronuncia resa su conflitto di attribuzioni.

Sul quarto motivo, viene esclusa l’applicabilità della disciplina sul whistleblowing, già ritenuta inestensibile al personale militare (Cons. Stato, Sez. II, n. 1307 del 2026). Le segnalazioni non perseguono l’integrità della pubblica amministrazione e i reati denunciati non sono stati confermati, avendo il P.M. chiesto l’archiviazione; manca il paradigma corruttivo. La Corte richiama Cass. civ., Sez. lav., n. 1880 del 2025 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 28 del 2020: l’istituto non è utilizzabile per scopi personali. L’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 24/2023 esclude espressamente le contestazioni legate a interessi personali.

Quanto alla questione di costituzionalità, difetta la rilevanza; la libertà di corrispondenza non è lesa, avendo la denuncia destinazione pubblica. Il rinvio pregiudiziale è escluso in applicazione dei criteri Cilfit, ribaditi da CGUE, Grande Sezione, C-561/2019, e del recente Cons. Stato, Sez. V, n. 2144 del 2026. Spese compensate per equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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