Obbligo di concludere il procedimento di superamento del dissenso in materia di VIA (Cons. Stato n. 1986 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di superamento del dissenso tra amministrazioni in materia di valutazione di impatto ambientale, attivato mediante deferimento al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988, deve necessariamente concludersi con un provvedimento espresso. La deliberazione consiliare non costituisce atto politico, ma atto di alta amministrazione, sottoposto ai principi generali in tema di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 e al principio di buona amministrazione. Una volta esercitata la scelta di deferire la questione, l’amministrazione non può mantenere il procedimento aperto sine die. Il sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o palese contraddittorietà.
Il Fatto
La società appellante opera nel settore degli impianti eolici in Sardegna e ha presentato al Ministero dell’ambiente istanza di avvio del procedimento di VIA per un progetto di ampliamento di un parco eolico esistente. La Commissione tecnica ha espresso parere favorevole con prescrizioni, mentre il Ministero della cultura ha reso parere contrario su parte degli aerogeneratori. Il Ministero dell’ambiente ha quindi rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988.
Nonostante i reiterati solleciti, il procedimento è rimasto privo di conclusione. La società ha proposto ricorso al TAR per la Sardegna avverso il silenzio-inadempimento. Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non configurabile un obbligo di provvedere in capo al Consiglio dei Ministri e separando il piano della sindacabilità dell’atto di alta amministrazione da quello dell’obbligo di conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ribalta l’impostazione del giudice di primo grado. La qualificazione della deliberazione come atto di alta amministrazione è corretta, ma da essa non deriva alcuna deroga alla configurabilità dell’obbligo di provvedere. Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cons. Stato, IV, n. 4375 del 2015), tali atti mantengono la finalità di cura concreta degli interessi pubblici e sono giustiziabili, sia pure entro i ristretti limiti propri del sindacato di legittimità.
La Sezione respinge la tesi dell’amministrazione secondo cui il verbo “può” contenuto nella norma attribuirebbe una mera facoltà. L’obbligo di concludere il procedimento deriva dal carattere generale del principio di conclusione espressa, espressione del buon andamento e della leale collaborazione. Rileva inoltre la disciplina speciale dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, che riconduce le deliberazioni consiliari al procedimento autorizzatorio unico, con termini perentori.
La Corte chiarisce che il privato non è estraneo alla fase che si svolge presso la Presidenza del Consiglio: l’art. 25, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che l’atto adottato ex art. 5 sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole. L’attività del Consiglio dei Ministri è dunque provvedimentale e si innesta nel procedimento originato dall’istanza del privato. Diversamente, questi resterebbe privo di tutela, poiché né l’atto di rimessione né il parere endoprocedimentale sono autonomamente impugnabili.
Quanto al termine, la Sezione ritiene congruo fissare in centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza il termine per la conclusione del procedimento, attesa la delicatezza della valutazione rimessa al Consiglio dei Ministri. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e accoglimento del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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