Frazionamento del comparto e convenzione nel programma di recupero urbano (Cons. Stato n. 1987 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di attuazione dell’accordo di programma che dispone la traslazione dei diritti edificatori su un’area di proprietà comunale, la sottoscrizione della convenzione costituisce il primo momento dell’iter e non presuppone la presentazione, da parte del privato, del progetto tecnico dell’intervento. Il frazionamento del comparto di atterraggio dei diritti edificatori è attività di competenza del Comune, alla quale è demandato il bilanciamento tra l’interesse del privato alla ricostruzione e l’interesse generale all’ordinato uso del territorio. È pertanto illegittimo il provvedimento che respinga l’istanza di convenzionamento pretendendo dal privato il piano planivolumetrico di coordinamento e lo schema di frazionamento. L’appello proposto dall’amministrazione senza specifiche rubriche è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un’unità immobiliare di un edificio condominiale aquilano, abbattuto perché irrimediabilmente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. L’area di sedime ricade nel comparto interessato dal piano di ricostruzione del centro storico. Un accordo di programma, in variante al PRG, ha disposto la delocalizzazione dell’edificio nell’area urbana di Villa Gioia, prevedendo la cessione al Comune del sedime e la contestuale assegnazione ai condomini di un’area comunale sulla quale trasferire i diritti edificatori, previa stipula di convenzione.

Mentre gli altri condomini hanno ceduto i propri diritti mediante permute o cessioni, il ricorrente ha optato per l’avvalersi delle facoltà riconosciute dall’accordo di programma, trasmettendo la bozza di convenzione e due istanze per la sottoscrizione. Il Comune ha dapprima riscontrato con richieste integrative e, con provvedimento del 4 ottobre 2024, ha respinto le istanze per la mancata presentazione di un planivolumetrico di coordinamento. Il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso e annullato il diniego; il Comune ha appellato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di inammissibilità dell’appello fondata sulla sospensione dall’esercizio della professione del difensore che ha notificato il gravame. L’art. 62, comma 2, legge n. 247/2012 dispone che le sospensioni decorrono dal giorno successivo alla notifica della sentenza all’incolpato: poiché la notifica è avvenuta alle ore 12,38 del 3 aprile 2025 e l’appello è stato avviato alla notifica alle ore 13,02 dello stesso giorno, la sanzione non era ancora efficace. L’eccezione è quindi infondata e gli ulteriori profili connessi alla procura risultano irrilevanti.

Nel merito, l’appello dell’amministrazione non è articolato in specifiche rubriche: la censura è affidata a una esposizione diffusa. Ne deriva l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 101 c.p.a. e dei doveri di chiarezza e sinteticità degli scritti, richiamando il Collegio i precedenti di Sez. IV n. 4413 del 20 luglio 2018 e n. 8325 del 14 settembre 2023. Il Consiglio ritiene comunque di esporre le ragioni di infondatezza nel merito.

Lo schema di convenzione allegato alle NTA dell’accordo prevede che i proponenti, dopo la sottoscrizione, presentino l’istanza di contributo per la ricostruzione: la convenzione è dunque il primo momento dell’iter, non il suo esito. La bozza presentata dal ricorrente individua l’area di traslazione in corrispondenza della localizzazione prevista dall’accordo e non ha contenuto indeterminato.

Quanto al frazionamento, il Comune sostiene che spetti al privato indicare su quale porzione del comparto ricostruire. L’assunto è infondato: l’area è di proprietà comunale e il riparto richiede il bilanciamento tra l’interesse del privato alla ricostruzione dell’immobile demolito e l’interesse generale alla regolamentazione dell’uso del territorio, tanto più in presenza di ulteriori insediamenti o di destinazioni già esistenti. Solo dopo il frazionamento e il convenzionamento il privato potrà predisporre il progetto, circoscritto al lotto così originato. La pretesa del permesso di costruire ex art. 12 d.P.R. n. 380/2001 è quindi anticipata rispetto alla sequenza procedimentale.

L’appello è respinto; l’amministrazione deve procedere al frazionamento e riattivare il procedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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