Obbligo di concludere il procedimento di vigilanza sull’ordinanza di demolizione (TAR Lombardia n. 905 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte della persistenza del potere repressivo degli abusi edilizi, l’amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento di vigilanza edilizia avviato con l’ordinanza di demolizione, adottando un formale provvedimento del responsabile del procedimento che accerti l’ottemperanza all’ingiunzione e prenda posizione sull’idoneità del ripristino eseguito. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 21-quater legge n. 241/1990, impone il compimento degli atti conseguenti e dell’attività materiale di adeguamento. Il verbale di sopralluogo e la relazione tecnica non sostituiscono il provvedimento conclusivo: ove questo manchi, l’inerzia è accertabile con l’azione avverso il silenzio, proponibile anche senza previa diffida ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. La legittimazione spetta al proprietario del fondo confinante, titolare di posizione qualificata e differenziata.

Il Fatto

La ricorrente, comproprietaria di un immobile confinante con il lotto sul quale è stata realizzata una villetta, ha adito il TAR ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’inadempimento del Comune all’obbligo di concludere il procedimento di vigilanza edilizia. L’ordinanza di demolizione n. 2/2020, adottata nei confronti del proprietario del fondo vicino, era stata emendata da giudicati amministrativi che avevano qualificato l’abuso come difformità totale, imponendo la demolizione integrale dell’edificio e l’impossibilità di un ritorno allo stato legittimato dal titolo edilizio ormai scaduto. Secondo la ricorrente, nonostante il decorso dei termini, l’edificio non era stato demolito e il controinteressato aveva comunicato l’avvio di lavori consistenti nel mero abbassamento della quota di imposta, in termini elusivi dei giudicati. Ha chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, la demolizione d’ufficio e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto le eccezioni preliminari del controinteressato. Quanto alla legittimazione, la ricorrente è proprietaria del fondo confinante e dunque titolare di una posizione qualificata e differenziata, nonché dell’interesse alla demolizione coattiva. Irrilevante che non abbia preso parte ai giudizi sfociati nei giudicati, poiché in questa sede non chiede l’ottemperanza ma l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento. Né rileva la mancata previa diffida, non essendo più condizione dell’azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, in combinato disposto con gli artt. 2 e 21-quater legge n. 241/1990, impone all’amministrazione, decorso il termine, di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere l’attività materiale di adeguamento. A fronte di un’istanza volta all’esercizio dei poteri repressivi, l’inerzia del Comune legittima il ricorso avverso il silenzio, anche quando l’ordine di demolizione non sia stato portato ad integrale compimento.

Il Comune ha sostenuto di avere verificato l’avvenuta esecuzione con il sopralluogo del 1° agosto 2025, dal quale sarebbe emerso l’abbassamento dell’edificio di 1,01 metri e dunque l’eliminazione dell’abuso. La circostanza dell’abbassamento è stata confermata in udienza dallo stesso difensore della ricorrente e può dirsi pacifica.

Manca tuttavia, ha rilevato il Collegio, un formale provvedimento del responsabile del procedimento che dia atto di quanto eseguito e dello stato dei luoghi, prendendo posizione sull’effettiva idoneità del ripristino ad ottemperare all’ordinanza e ai giudicati. Il verbale di sopralluogo e la relazione del tecnico topografo non assolvono a tale funzione. L’amministrazione deve in particolare chiarire le ragioni per cui l’intervento consentirebbe di ritenere eliminato l’abuso, sebbene la prescrizione limitativa che permetteva il ripristino mediante il semplice abbassamento sia stata annullata con sentenze passate in giudicato e i giudicati abbiano sancito l’obbligo della demolizione integrale.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati, con condanna del Comune a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il Collegio ha escluso, allo stato, la nomina di un commissario ad acta, compensando integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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