Obbligo di provvedere su istanza di adeguamento della durata dell’autorizzazione al servizio (TAR Lazio n. 16840 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, presupposto della condanna dell’amministrazione per il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia e non sia venuto meno l’interesse ad agire. L’interesse permane quando l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo. Le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza esposte negli scritti difensivi non valgono a integrare l’obbligo di provvedere: la sede propria dell’esercizio del potere è il provvedimento amministrativo, la cui adozione spetta alla sola amministrazione competente. Il giudice ordina pertanto all’ente di determinarsi espressamente, con eventuale nomina del Commissario ad acta solo in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione amministrativa all’esercizio di servizi di linea di Gran Turismo sul territorio di Roma Capitale, ha presentato il 15 maggio 2025 istanza di adeguamento della durata dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 4, commi 5 quater e 5 quinquies, della L.R. Lazio n. 30/1998, come novellato dalla L.R. Lazio n. 66/2024, che prevede otto anni salvo rinnovi ad istanza di parte.

Non avendo ottenuto alcun riscontro, la società ha agito ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere, chiedendo in via subordinata la nomina di un Commissario ad acta. Roma Capitale si è costituita confermando la propria inerzia e sostenendo che la normativa regionale non troverebbe applicazione perché in contrasto con i principi del diritto eurounitario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che l’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile ogni qual volta l’amministrazione abbia l’obbligo di provvedere, anche nei casi in cui la legge imponga l’avvio di un procedimento officioso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Il presupposto della condanna, secondo giurisprudenza consolidata, è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. La situazione di inerzia colpevole permane quando l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine di riferimento, oppure quando adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio: tale attività non dà vita a un provvedimento ultimativo, ma a un rinvio sine die. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 9543 del 2024.

Nel caso concreto, Roma Capitale non ha dato seguito all’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente. I profili ostativi esposti negli scritti difensivi sono stati qualificati come irrilevanti e ultronei: gli atti processuali non costituiscono la sede propria per l’esercizio del potere amministrativo, la cui cura spetta alla sola amministrazione competente mediante l’adozione del provvedimento amministrativo, ad oggi mancante.

L’ente è quindi tenuto ad assumere una determinazione espressa sull’istanza, positiva o negativa che sia, senza poter declinare il proprio obbligo. In considerazione della complessità dell’istruttoria, il termine per adempiere è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con rinvio della nomina del Commissario ad acta all’ipotesi di effettiva perdurante inerzia.

Il Tribunale ordina pertanto a Roma Capitale di provvedere nel termine indicato e la condanna alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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