Obbligo di provvedere anche su istanza inammissibile o infondata (TAR Sicilia n. 3107 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2, primo comma, legge n. 241/1990 l’Amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento avviato su istanza del privato, senza che rilevi la fondatezza della pretesa. L’obbligo di provvedere sussiste anche quando l’istanza appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento ha ad oggetto esclusivamente l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di risposta e non investe la legittimità o il merito della richiesta, restando integra la discrezionalità dell’Ente. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in presenza di un interesse legittimo del ricorrente.
Il Fatto
La società ricorrente presentava nel 2011 istanza di autorizzazione a un Piano di Lottizzazione in località del territorio comunale. Nel 2013 il Comune notificava un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, fondato sull’esistenza di un Programma costruttivo di edilizia convenzionata promosso da una cooperativa. Il Programma veniva successivamente annullato dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 271 del 2019, sicché la società, subentrata all’originaria istante, chiedeva il riesame dell’istanza.
Nel 2023 il Comune richiedeva l’integrazione documentale; la società ottemperava, ma l’Amministrazione restava inerte. I proprietari dell’area presentavano quindi, il 17 febbraio 2025, istanza di conclusione del procedimento. Di fronte alla perdurante inattività ricorrevano al TAR per l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, primo comma, legge n. 241/1990, che impone all’Amministrazione di provvedere ogniqualvolta il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato. L’obbligo non attiene al contenuto della decisione: l’Ente deve dare una risposta motivata, anche negativa, e non può sottrarsi omettendo qualsiasi determinazione.
La seconda parte della stessa disposizione chiarisce che l’obbligo sussiste anche quando l’istanza appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Il Comune avrebbe quindi dovuto adottare un atto di qualsivoglia natura in risposta alla richiesta, semmai rappresentando le ragioni ostative all’accoglimento.
Il Tribunale delimita con precisione l’oggetto del giudizio: ogni valutazione di merito sul procedimento resta estranea, perché la controversia concerne esclusivamente il contestato silenzio-inadempimento. Il giudizio non investe la legittimità o il merito della richiesta di autorizzazione, ma l’obbligo dell’Ente di fornire una risposta amministrativa, ferma la piena discrezionalità nella decisione sull’istanza.
Quanto alla giurisdizione, il Collegio la afferma in capo al giudice amministrativo in ragione dell’interesse legittimo vantato dai ricorrenti. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Comune di concludere il procedimento entro sessanta giorni e nomina, in caso di persistente inadempienza, del Segretario Generale di un altro Comune quale commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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